Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Rapporto Turchia febbraio 2020

Rapporto dell'associazione Arrested Lawyers Initiative sulla persecuzione di massa degli avvocati in Turchia - febbraio 2020

PUBBLICATO IN LINGUA ITALIANA A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IL RAPPORTO FEBBRAIO 2020 DELL’ASSOCIAZIONE ARRESTED LAWYERS INITIATIVE SULLA PERSECUZIONE DI MASSA DEGLI AVVOCATI IN TURCHIA.

Roma, 3 aprile 2020

Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), massimo organo di rappresentanza istituzionale degli avvocati italiani ha, tra i propri compiti, quello di tutelare il libero esercizio della professione forense ed i principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali. Il Consiglio Nazionale Forense si impegna a livello internazionale per promuovere il rispetto delle convenzioni in tema di giusto processo e condizioni della detenzione, da parte degli Stati che le hanno sottoscritte, soprattutto quando imputati e/o detenuti sono avvocati e le accuse nei loro riguardi sono connesse all’esercizio della loro professione. In molti Stati la situazione è tale che gli avvocati subiscono intimidazioni, violenze e ingiuste condanne solo perché “colpevoli” di difendere in autonomia ed indipendenza i diritti dei loro assistiti e il diritto alla difesa viene interpretato come “complicità”.

Al fine di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e le Istituzioni su tali temi e per tutelare l’autonomia, l’indipendenza e la libertà della professione, valori universali dell’Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense ha proclamato l’anno 2020 “Anno dell’Avvocato in pericolo nel mondo”.

In  occasione della giornata dell’avvocato in Turchia, che si celebra il 5 aprile di ogni anno, il C.N.F. ha curato la traduzione e la stampa in lingua italiana del Rapporto febbraio 2020 dell’associazione Arrested lawyers Initiative sulla persecuzione di massa degli Avvocati in Turchia, nel quale sono documentati i 605 arresti e le 345 condanne arbitrarie per un totale di 2145 anni di prigione comminati agli avvocati turchi.

A seguito dello Stato di pandemia per il Covid-19 dichiarato dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS),  il 20 marzo u.s. il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura ha raccomandato agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei detenuti e degli operatori penitenziari, raccomandando l’adozione di misure alternative alla detenzione.

E’ stato annunciato un provvedimento di amnistia in Turchia per liberare numerosi detenuti, ridurre il sovraffollamento delle prigioni e l’ulteriore propagarsi del Covid-19. Tuttavia si è appreso che saranno esclusi da questa amnistia i detenuti per accuse relative al terrorismo oppure a reati politici, tra i quali ci sono diverse centinaia di avvocati.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che molti avvocati, alcuni dei quali sono in sciopero della fame ed in regime di totale isolamento,  siano detenuti unicamente per motivi legati all’esercizio della loro professione e reati di opinione e chiede che, pertanto, non potendo essere considerati terroristi, siano liberati al più presto come richiesto agli stati per salvaguardare la loro salute ed evitare il contagio da Covid-19.

Con riferimento alle suddette circostanze il Consiglio Nazionale Forense chiede che le Autorità della Turchia garantiscano il rispetto degli standard internazionali di detenzione e delle convenzioni internazionali, con riferimento all’art. 3 CEDU, che vieta agli Stati di porre in essere trattamenti inumani e degradanti dei detenuti.

Il C.N.F. chiede alle Autorità turche di rispettare i principi di base dell’ONU relativi al ruolo degli avvocati, adottati a L’Avana nel 1990, che prevedono tra l'altro che:

-"Le autorità pubbliche assicurano che gli avvocati (a) siano in grado di svolgere tutti i loro doveri professionali senza ostacolo, intimidazione, molestia o indebite interferenza; (b) possano viaggiare e consultare liberamente i propri clienti, sia in patria che all'estero; e (c) non siano fatti oggetto, ne siano minacciati, di essere sottoposti  a procedimento oppure  a sanzioni economiche o altro per qualsiasi azione intrapresa in conformità con i loro obblighi e principi professionali riconosciuti e con la loro  deontologia "(Principio 16);

-“Qualora la sicurezza degli avvocati sia minacciata in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni, essi devono essere adeguatamente salvaguardati dalle autorità” (Principio 17).

Allegati
Per ricevere aggiornamenti sulle attività formative, gli eventi istituzionali del CNF, dalla FAI e della SSA, le iniziative parlamentari e ministeriali in tema di giustizia e professione forense compili il presente modulo impostando le sue preferenze.