La costituzione di un organismo di mediazione forense
L’art. 18 stabilisce che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati possano costituire organismi di mediazione in tutte le materie. Tali organismi sono iscritti nel registro su semplice domanda.
Come sede dell’organismo i COA possono utilizzare i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.
L’Organismo può essere sia un’articolazione interna del Consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una fondazione).
Più Ordini possono concludere convenzioni per svolgere congiuntamente il servizio di mediazione. In questo caso è necessario procedere alla istituzione di un soggetto autonomo e terzo rispetto agli Ordini che lo istituiscono.
Per procedere all’istituzione di un organismo di mediazione occorre:
- una Delibera istitutiva del Consiglio dell’Ordine;
- redigere uno Statuto dell’organismo autononomo o non autonomo;
- redigere un Regolamento di procedura dell’organismo;
- Richiesta al Ministero della Giustizia di chiarimenti su circolari in materia di iscrizione e controllo Organismi di mediazione e su Enti formatori - 21 aprile 2011
aggiungere al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.)
- Garante Privacy - Provvedimento n. 160 del 21 aprile 2011 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (n. 161 del 21 aprile 2011, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011)
- Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (n. 162 del 21 aprile 2011, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21 aprile 2011)
- Redigere il codice etico dell’Organismo Codice europeo di condotta dei mediatori
- Acquisire la disponibilità di almeno cinque (5) mediatori professionali - Modello domanda di iscrizione
Occorre altresì stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
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* La modulistica costituisce un modello messo a disposizione dei COA.
Gli Organismi di mediazione presso i COA, possono ricevere, gratuitamente, il software di gestionale predisposto dalla Commissione Informatica del Cnf
- Presentazione del software di gestione Organismi di Mediazione - Coordinatore Avv. Carlo Allorio
- Presentazione specifiche del software di gestione Organismi di Mediazione
La richiesta di istituzione dell’Organismo di mediazione dovrà essere inoltrata al Direttore Generale della Giustizia Civile, in qualità di Responsabile del Registro degli organismi di mediazione utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il sito del Ministero di Giustizia al seguente indirizzo:
Può essere utile la consultazione della Nota illustrativa per la compilazione dei modelli del Direttore della giustizia civile del 2 febbraio 2011:
link: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC604884
Per qualsiasi altra informazione sul tema, e per richiedere il software gestionale, i Consigli degli ordini degli avvocati possono rivolgersi all’indirizzo mediazioneconciliazione@consiglionazionaleforense.it
Parere pro-veritate - avv. Claudio Berliri - trattamento fiscale della remunerazione degli Organismi di conciliazione forensi - 18 febbraio 2010
L'avvocato Claudio Berliri ha reso al Cnf un parere pro-veritate su quali siano i trattamenti fiscali della remunerazione dell'attività di mediazione svolta presso gli Organismi di conciliazione degli Ordini forensi.
Secondo il parere, l'imposizione dipende dalla natura giuridica dell'ente se trattasi di ente autonomo rispetto all'Ordine forense, dunque soggetto ad Ires ed Iva secondo le specifiche regole.
Se è lo stesso Ordine forense a gestire l'Organismo, occorre accedere ad una contabilità separata ed all'apertura di una partita Iva, relativa specificatamente all'attività di mediazione.
Più problematica dal punto di vista fiscale la creazione di un Organismo interno al Consilgio dell'Ordine senza contabilità separata.
L'ufficio di presidenza del Cnf, stante la novità della questione e accogliendo il suggerimento in questo senso contenuto del parere, proporrà sull'argomento specifico interpello alla Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate.