Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Il patrocinio nei giudizi civili ed amministrativi

Il patrocinio nei giudizi civili ed amministrativi

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e nella volontaria giurisdizione

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Condizioni per l'ammissione:

Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.

Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
- i cittadini italiani
- gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo - gli apolidi
- gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove:
- ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo
- ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato
- ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento.

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
   - accoglimento della domanda
   - non ammissibilità della domanda
   - rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

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