PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - DLGS N. 97/2016 DEL 25 MAGGIO 2016 -- SCHEDA INFORMATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
10/06/2016
ll.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
LORO SEDI
OGGETTO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - dlgs n. 97/2016 del 25 maggio 2016 -- SCHEDA INFORMATIVA predisposta dal Consiglio Nazionale Forense
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”. (GU n. 132 del 08.06.2016)
SCHEDA INFORMATIVA
(a prima lettura)
Scheda Ufficio studi n. 32/2016
(Roma, 9 giugno 2016)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - vigente dal 23 giugno p.v., con il quale il legislatore è intervenuto sul decreto legislativo n. 33 del 2013 oltreché sulla legge 190 del 2012 apportando numerose modifiche alcune delle quali incidono in maniera diretta sulla applicabilità della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini professionali.
In particolare si segnala che l’art. 13 lett. b), nel modificare l'art. 14 del d. lgs. 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali. L'anzidetta previsione fa’ venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali ; obbligo, fino ad ora, ritenuto sussistente dall'ANAC e censurato dal Consiglio nazionale in sede giudiziale.
Allo stato, seppur il decreto entri in vigore dal 23 giugno p.v., suddetto obbligo di pubblicazione è comunque sospeso in ragione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016, depositata in data 01.04.2016 concessa, come noto, in accoglimento dell’istanza avanzata dal Consiglio nazionale.
Si segnala, altresì, che:
1) l’art. 3 modifica l’art. 2 del d. lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a), stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali. Con ciò riconoscendo la esigenza di “calibrare e modulare” l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Il principio di cui sopra è ribadito all’articolo 4, comma I-ter che, nel modificare l’articolo 3 del d. lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Si prevedono in particolare modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli ordini e collegi professionali.
2) L’articolo 22 semplifica le previsioni di cui all’articolo 23 del d. l.gs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall’articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l’obbligo di pubblicarne il contenuto, l’oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
3) L’articolo 23, intervenendo sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l’obbligo della rilevazione d’ufficio e la segnalazione all’ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.
4) Sono state abrogate le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.
5) Inoltre, si segnala, che il decreto in parola:
- intervenendo sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, precisa i contenuti ed il procedimento di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, che ora include anche le misure in materia di trasparenza, e ridefinisce i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
- intervenendo sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridefinisce l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e stabilisce misure organizzative semplificate per la pubblicazione di alcune informazioni riducendo gli obblighi di pubblicazione.
6) In questa sede meritano, infine, un primo necessario accenno le modifiche apportate al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto (artt. 5 e ss).
È stata introdotta, difatti, una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici (art. 6, comma 1), equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni rientra nell’ambito di applicazione dei cd. Freedom of information act (F.O.I.A.). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e, come sostenuto nelle osservazioni depositate il 7 aprile u.s. dal Consiglio nazionale forense in sede di audizione in Commissione I – Affari costituzionali della Camera dei Deputati, comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti “i nerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive”.
Inoltre, l'accesso “è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”.
Il PRESIDENTE
Avv. Andrea Mascherin