Circ. 20-C-2013: Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati stabiliti provenienti dalla Romania
N. 20-C-2013
via e-mail
e via telefax
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
e p.c. :
Dott. Marco Mancinetti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Dott. Enrico Sigfrido Dedola
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto II
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
Illustri Presidenti, cari Amici,
Vi trasmetto, in allegato, la nota pervenuta in data 20 settembre 2013 dal Ministero della Giustizia relativa all’oggetto.
Nella nota, il Ministero chiarisce definitivamente la questione riguardante l’individuazione dell’istituzione riconosciuta competente – dall’ordinamento romeno – a rilasciare il titolo di avvocato, anche ai fini dello stabilimento in altro Stato dell’Unione europea.
Tale istituzione è individuata – a seguito di contatti ufficiali intercorsi tra il Ministero della Giustizia italiano e quello romeno – nell’Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei, nr. 5, Sector 5, 050091 Bucarest (email: unbr@br.ro; sito: www.unbr.ro).
È questa l’unica istituzione, precisa il Ministero, indicata dalla Romania quale autorità competente in materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea, denominato IMI (Internal Market Information System).
Come si vede, la denominazione è pressoché identica a quella della cd. U.N.B.R – “Struttura Bota” – presso la quale è invalsa nei mesi scorsi la prassi di rilasciare titoli di avvocato ai fini dello stabilimento in Italia – che si differenzia dalla prima solo per quanto riguarda la sede, che non si trova presso il Palazzo di Giustizia di Bucarest, bensì in Str. Academiei, nr. 4-6, sempre in Bucarest.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. f) della legge n. 247/12, che affida a questo Consiglio nazionale il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine “al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa”, e nel rispetto dell’autonomia degli Ordini in relazione alla tenuta degli Albi, si invitano con la presente gli Ordini circondariali a voler adeguare le prassi amministrative in essere alle indicazioni fornite dal Ministero.
Come risulta dalle numerose segnalazioni pervenute al Consiglio nazionale forense in risposta alla Circolare n. 10-C-2013, le iscrizioni di avvocati stabiliti provenienti dalla Romania iniziano infatti ad assumere una proporzione significativa.
È pertanto assolutamente necessario – come indicato anche nella nota del Ministero - che gli Ordini circondariali provvedano a respingere le domande di iscrizione nella Sezione speciale Avvocati stabiliti formulate da parte di soggetti che abbiano ottenuto il titolo da parte di istituzioni diverse da quella riconosciuta competente dall’ordinamento romeno. Allo stesso modo, è necessario che, in sede di revisione degli Albi, si provveda alla cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti sulla base del titolo concesso da istituzioni non competenti ai sensi della legge romena.
Con i più cordiali saluti
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa