Circ. 3-C-2013: Ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE
N. 3-C-2013
via e-mail
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
UNIONI REGIONALI FORENSI
e, per conoscenza:
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
Cari Presidenti,
Vi scrivo per informarvi che il 30 gennaio u.s. il Consiglio nazionale forense, quale giudice speciale dell’impugnazione dei provvedimenti di diniego, ha rimesso all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea quesiti di interpretazione pregiudiziale con riferimento alla problematica concernente l’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti in presenza di fumus di abuso del diritto di libertà di stabilimento. In allegato vi rimetto il provvedimento.
In particolare, alla luce dei dubbi interpretativi derivanti, da un lato, dalla giurisprudenza europea secondo la quale i Consigli dell’Ordine non possono subordinare l’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti ad alcun requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla direttiva 98/5 (sentenza Wilson) –, e dall’altro, dai principi generali relativi al divieto di abuso del diritto e al rispetto delle identità nazionali, le questioni pregiudiziali rimesse all’attenzione della Corte di Giustizia sono le seguenti:
1. Se l’art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione;
2. In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l’art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.
Vi segnalo, inoltre, che, ai sensi della normativa europea, i giudizi di impugnazione dei provvedimenti di merito dai quali sono scaturite le questioni di interpretazione pregiudiziale rimarranno sospesi fino alla pronuncia della Corte di Giustizia.
Infine mi preme informarvi che ho segnalato l’ordinanza anche al Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ma soprattutto che l’ho informato che proseguono i messaggi pubblicitari ingannevoli diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di “avvocato”, già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 su segnalazione del Consiglio nazionale forense
Con i più cordiali saluti,
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa