Circ. 15-C-2013: Esami avvocato 2013 - Richiesta designazione componenti sottocommissione d'esame
N. 15-C-2013
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e via telefax
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DISTRETTUALI DEGLI AVVOCATI
e p.c. :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
CIRCONDARIALI DEGLI AVVOCATI
COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III -, con nota del 12 luglio scorso (allegata alla presente), ha richiesto a questo Consiglio Nazionale di designare, entro il prossimo 2 settembre, gli avvocati da nominare quali componenti effettivi e supplenti per le Commissioni d’esame in oggetto, oltre che segnalare, per quelle Corti di Appello per le quali se ne preveda sin d’ora la necessità in relazione al numero delle domande presentate nelle ultime sessioni, un congruo numero di professionisti per l’eventuale formazione di sottocommissioni.
PROPOSTA CONGIUNTA E ROTAZIONE ANNUALE
Vi rammento che la designazione degli avvocati chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, è effettuata – ai sensi dell’art. 22, quarto comma, della legge n. 36/1934, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 – dal Consiglio Nazionale Forense “su PROPOSTA CONGIUNTA dei Consigli dell’Ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a ROTAZIONE ANNUALE, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell’Ordine del distretto”.
REQUISITO ANZIANITA’ PROFESSIONALE
Inoltre, gli avvocati chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici debbono risultare in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati di un Ordine del distretto della Corte d’Appello sede dell’esame, “di almeno dodici anni”, valendo a tal fine l’anzianità di iscrizione già maturata nel soppresso Albo dei procuratori legali.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Richiamo in particolare l’attenzione sul disposto del secondo comma dell’art. 6 ter della legge 18/7/2003 n. 180 di conversione del decreto legge 21/5/2003 n. 112: “Non possono essere designati a componenti della Commissione e delle Sottocommissioni avvocati che siano membri dei Consigli dell’Ordine o rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.
DISPONIBILITA’ ALL’INCARICO
Tanto premesso, ed evidenziata l’opportunità che le designazioni avvengano con la massima attenzione, previo interpello degli interessati per garantire la loro disponibilità ad assumere ed espletare l’incarico , e che siano proposte, per la nomina, persone dotate di professionalità, prestigio, assoluta indipendenza ed imparzialità, prego procedere alla segnalazione
entro il minor tempo possibile
(per dar modo al Consiglio Nazionale Forense di comunicare tempestivamente i nominativi al Ministero) dei professionisti da nominare quali componenti effettivi e supplenti delle Commissioni in oggetto, accertando preventivamente che non ostino alla nomina eventuali situazioni di incompatibilità .
FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEGLI ORDINI DISTRETTUALI:
Al fine di garantire la correttezza dei dati e l’uniformità delle comunicazioni, prego i Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali , che invito a svolgere cortesemente funzioni di coordinamento tra i Consigli del proprio Distretto, di restituire compilato e firmato l’allegato modulo predisposto per l’indicazione dei nominativi degli avvocati dei quali viene proposta la nomina a Vice Presidente (effettivo), Vice Presidente (supplente), a Componente (effettivo) e a Componente (supplente);
- tale modulo è da fotocopiare e da restituire (compilato e firmato, ESCLUSIVAMENTE a cura degli Ordini distrettuali ) per ciascuna delle Sottocommissioni da questi indicate, specificando il numero della Sottocommissione (la Prima, la Seconda, la Terza …e così via) al quale si riferisce -.
NUMERO DELLE COMMISSIONI DA INDICARE
Informo, altresì, che il Ministero – per ciascuna Corte di Appello – richiede che per l’indicazione del numero delle Commissioni si tenga conto delle domande presentate nella sessione 2012.
E’ consigliabile, comunque, di voler prevenire la indicazione di eventuali, ulteriori sottocommissioni di esame che si rendessero necessarie a seconda delle necessità del momento.
PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI BOLZANO
richiamo il disposto dell’art. 25 del d. lgs. 9 settembre 1997, n. 357 e, nell’allegarVi il modulo per l’indicazione dei nominativi degli avvocati proposti per la nomina, Vi segnalo che per ciascuno degli stessi dovrà essere ivi indicata l’appartenenza al gruppo di lingua italiana, o al gruppo di lingua tedesca.
Vi ricordo, infine, che l’art. 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, in G.U. n. 15, del 18 gennaio 2013, recante “Disciplina transitoria per l’esame”, recita:
“1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.”
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa