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Circ. 16-C-2013 Anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari

Circolari

null Circ. 16-C-2013 Anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari

Circ. 16-C-2013: Anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di studi universitari

N. 16-C-2013  
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e via telefax

    Ill.mi Signori Avvocati

    
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
 

 e p.c. :


COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

  LORO SEDI

   Illustri Presidenti, cari Amici,

è giunta notizia a questo Consiglio della circostanza che alcuni Ordini circondariali seguono la prassi di riconoscere già ad oggi la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari.
L’art. 41, comma 6, lett. d) della nuova legge professionale forense espressamente contempla tale possibilità, ancorandone però l’effettiva praticabilità all’adozione delle convenzioni tra Ordini circondariali e università, di cui all’art. 40, comma 1, nel quadro della convenzione da stipularsi tra Consiglio nazionale forense e Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, di cui all’art. 40, comma 2.
In ogni caso, come già precisato da questo Consiglio, l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio, ai sensi dell’art. 48 della legge professionale, deve intendersi differita al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, a partire dall’1 gennaio 2015), fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio, che è immediatamente applicabile. In tal senso si è espressa la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, con il parere n. 32 del 10 aprile 2013, già trasmesso agli Ordini e che per completezza si allega alla presente.
Alla luce del dettato normativo, deve ritenersi che, nel periodo transitorio di cui all’art. 48 cit., resti esclusa la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio in costanza di studi universitari. A partire dall’1 gennaio 2015, invece, l’anticipazione sarà consentita solo in presenza delle convenzioni di cui all’art. 40 della legge.
Si confida, pertanto, in un adeguamento delle prassi sin qui seguite a quanto sopra rappresentato, anche al fine di garantire l’uniforme applicazione del dettato normativo e, più in generale, “rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa” (art. 35, comma 1, lett. f) della legge professionale.
Con i più cordiali saluti,
 

 

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

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