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Quali sono i casi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo?

null Quali sono i casi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo?

15/11/2021

Quali sono i casi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo?

Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua.

Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua[1].

Sono esentati dall’obbligo di formazione continua:

  • gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale[2], per il periodo del loro mandato;
  • gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;
  • gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
  • i componenti di organi con funzioni legislative;
  • i componenti del Parlamento europeo;
  • i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’iscritto, su domanda dell’interessato, può esonerare dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
  • cause di forza maggiore;
  • altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio nazionale forense.

Con lo stesso provvedimento di dispensa parziale accordata limitatamente al periodo di durata dell’impedimento, il Consiglio dell’ordine determina la misura dei crediti formativi residui avuto riguardo alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

 

 [1] Regolamento CNF n. 6/2014, art. 15 – Esenzioni ed esoneri

“1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. L’iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento.
4. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.”

[2] Legge n. 247/2012 - Art. 20 comma 1 – Sospensione dall’esercizio professionale

“Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.”

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