Quale Consiglio dell’ordine è competente ad accreditare un’iniziativa formativa ai fini e per gli effetti del Regolamento per la formazione continua?
L’art 17 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3 e 13 del citato Regolamento.
L’art 17[1] del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3[2] e 13[3] del citato Regolamento.
[1] Art. 17 – Accreditamento delle attività formative
“1. All’accreditamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
2. Il CNF è competente a concedere l’accreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, gli eventi che si svolgono all’estero, i corsi di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all’art. 22 della legge professionale 17.
3. Il COA è competente a concedere l’accreditamento per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l’attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d’appello, la competenza per l’accreditamento è del COA distrettuale 18.
4. Per le altre attività di cui all’art. 13 è competente:
- il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l’iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
- il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
- il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
- il COA di appartenenza dell’iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
- il COA per l’attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.
5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all’accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all’art. 18 l’elenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi"
[2] Art. 3 – Le attività formative
"1. L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:
- incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- seminari su aggiornamenti normativi;
- tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
2. L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.
3. L’attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
4. L’attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, comma 3, quali ad esempio:
- corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- master di primo e secondo livello;
- corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- corsi di cui all’art. 22 della legge professionale;
- scuola forense integrativa del tirocinio;
- scuola per difensori d’ufficio;
- corsi per mediatori professionali."
[3] Art. 13 – Altre attività e autoformazione
“1. Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche le seguenti attività:
- svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale;
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
- partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell’esame;
- attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.”