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Qual è l’iter da seguire per il riconoscimento di crediti formativi per pubblicazioni in materie giuridiche?

null Qual è l’iter da seguire per il riconoscimento di crediti formativi per pubblicazioni in materie giuridiche?

15/11/2021

Qual è l’iter da seguire per il riconoscimento di crediti formativi per pubblicazioni in materie giuridiche?

L’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento riconosce come attività valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.

L’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento [1] riconosce come attività valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.

La valutazione ha ad oggetto l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno formativo e viene effettuata dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione [2] secondo i criteri fissati dall’art. 21, comma 2 del Regolamento [3]. e nella misura di cui all’art. 20, comma 3, lettera b) del Regolamento [4] .

Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, a conclusione di ciascun semestre dell'anno formativo, l’interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, è tenuto a depositare l'istanza utilizzando l'apposita piattaforma telematica (per ulteriori informazioni clicca qui). 

L’istanza, avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, deve essere corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.

La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta [5] .

[1] Art. 13, comma 1, lettera b) – Altre attività e autoformazione

“1. Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche le seguenti attività:

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense”

[2] Art. 17, comma 4, lettera b)  – Accreditamento delle attività formative

“4. Per le altre attività di cui all’art. 13 è competente:

b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi”

[3] Art. 21, comma 2  – Criteri per l’accreditamento

“2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l’attività svolta nel corso dell’anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:

natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;
qualità del tema trattato;
approccio giuridico al tema trattato;
livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;
contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni”


[4] Art. 20, comma 3, lettera b)  – Determinazione dei Crediti Formativi

“3. Per le altre attività di cui all’art. 13:

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all’attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno”

[5] Art. 22, comma 6  – Procedura di accreditamento

“6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all’art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun semestre dell’anno formativo. L’interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, presenterà un’unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa ”

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