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16 Ottobre 2014 - Geografia Giudiziaria: una nota del Consiglio Nazionale Forense fornisce alcune indicazioni per fare chiarezza sugli Ordini forensi istituiti nei Tribunali soppressi - CNF News

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null 16 Ottobre 2014 - Geografia Giudiziaria: una nota del Consiglio Nazionale Forense fornisce alcune indicazioni per fare chiarezza sugli Ordini forensi istituiti nei Tribunali soppressi

Geografia Giudiziaria: una nota del Consiglio Nazionale Forense fornisce alcune indicazioni per fare chiarezza sugli Ordini forensi istituiti nei Tribunali soppressi

Roma. Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso – con circolare del 14 ottobre - una serie di raccomandazioni ed indicazioni agli Ordini forensi relative alla circolare ministeriale della Direzione Generale della Giustizia civile il 16 settembre scorso, che ha affermato di considerare “soppressi ex lege”- dal primo gennaio 2015- gli Ordini forensi istituiti presso i tribunali a loro volta soppressi, e che gli avvocati iscritti nei relativi albi debbano intendersi “ex lege” iscritti in quelli degli Ordini “accorpandi” e che i rapporti giuridici attivi e passivi vengano regolati dalla disciplina generale delle persone giuridiche.

La nota, preso atto della mancanza di un intervento legislativo, premette “ la consapevolezza di come la c.d. riforma della geografia giudiziaria si stia dimostrando non adeguata agli obiettivi più volte proclamati dai soggetti interessati; così come risulta a tutti chiaro che a molte disfunzioni, che ne stanno derivando, dovrà al più presto porsi rimedio ”.

La nota è stata inviata agli Ordini interessati dalla revisione della geografia giudiziaria, per favorire “una ordinata regolazione della successione nei rapporti giuridici ed un corretto esercizio delle funzioni pubbliche di cui gli Ordini sono titolari”, tenendo conto dell’autonomia negoziale degli Ordini forensi e delle stesse importanti funzioni pubbliche.

Il Consiglio, innanzitutto richiama la necessità della massima collaborazione tra gli Ordini interessati (quelli destinati ad essere accorpati e quelli accorpandi) nell’ambito della reciproca autonomia negoziale e decisionale e prospettando la soluzione per cui, in ragione della successione dell’uno all’altro nell’esercizio delle relative funzioni, l’Ordine accorpante dovrebbe subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici pendenti in capo all’Ordine sopprimendo.
In sintesi. In via generale il CNF suggerisce perciò di effettuare, entro il 31 dicembre, una “ricognizione” dello stato dell’arte (tramite predisposizione di rendiconto economico, inventario dei beni, elenco del personale e dei contratti in essere, dei procedimenti amministrativi e disciplinari pendenti), per provvedere alla definizione delle eventuali posizioni debitorie e creditorie pendenti e per dare corso ai successivi adempimenti fiscali.
Gestione di albi, elenchi e relativi procedimenti amministrativi. La nota sottolinea che occorre procedere alla iscrizione degli avvocati provenienti dagli Ordini sopprimendi, preservando l’anzianità di iscrizione. Lo stesso vale per i tirocinanti, per i quali la data di iscrizione nel registro transitato all’Ordine accorpante varrà per il calcolo del tempo necessario ad ottenere il certificato di compiuta pratica.
Allo stesso modo è necessario provvedere all’aggiornamento degli altri elenchi e registri previsti dalla legge e tenuti dall’Ordine destinato alla soppressione. I procedimenti in corso, aventi ad oggetto iscrizione, trasferimento, cancellazione, proseguiranno senza soluzione di continuità presso gli Ordini accorpandi.
Procedimenti disciplinari. Quelli pendenti alla data del 31 dicembre 2014 o quelli già rubricati a seguito di esposto per i quali non sia disposta l’apertura o l’archiviazione, seguiranno la disciplina transitoria prevista in generale dalla legge di riforma forense, a seguito della istituzione dei nuovi Consigli distrettuali di disciplina: i fascicoli dovranno essere trasmessi alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, dandone comunicazione all’incolpato. Posizione del personale impiegato dall’Ordine sopprimendo.
La nota suggerisce particolare cautela e sollecita gli Ordini che accorpano a succedere quali amministrazioni datrici di lavoro, con il mantenimento dello stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale stesso, la cui utilità, alla luce del maggior numero degli iscritti, dei nuovi compiti e delle nuove funzioni sussidiarie nei confronti della giurisdizione ai quali gli Ordini forensi sono chiamati dalla legge, può essere ragionevolmente presunta. Patrimonio. Poiché l’Ordine è, secondo la definizione di legge, composto dagli avvocati iscritti all’albo, ad essi spetta il patrimonio che - per tale ragione - dovrebbe trasferirsi nella titolarità dell’Ordine accorpante. Ciò non esclude- spiega la nota- che esaurite le eventuali posizioni debitorie esistenti, la comunità locale dei professionisti possa esprimere la volontà di destinare tutto o parte di tale patrimonio ad una fondazione che salvaguardi la memoria storica dell’Ordine e si ponga altri fini meritevoli di tutela. Al riguardo, sarebbe indispensabile una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell’assemblea degli iscritti all’Ordine destinato ad essere soppresso entro la data del 31 dicembre 2014.

Claudia Morelli
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