Formazione obbligatoria: la delibera del CNF
“Il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo, i crediti minimi da acquisire saranno in totale cinque (tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale) e potranno essere conseguiti integralmente tramite formazione a distanza. Inoltre, i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti nel triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”.
Il Consiglio Nazionale Forense interviene sull’obbligo formativo per gli avvocati con una delibera approvata nella seduta straordinaria del 20 marzo e inviata agli Ordini locali e alle Unioni regionali. Si tratta di un provvedimento atteso e già preannunciato dalla delibera dello scorso 5 marzo in cui il Cnf aveva preventivamente indicato la sospensione dell’obbligo formativo fino alla data del 5 aprile 2020.
“Considerati i provvedimenti governativi – si legge ancora nella delibera - che hanno disposto la sospensione dell’attività giudiziaria e limitato l’attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense e i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, il Cnf invita gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti; i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza; le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l’accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza”.
Infine il Consiglio nazionale forense presenterà al ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento che consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
Download La delibera su formazione continua e tirocinio