Corte dei conti, Intervento della Presidente del CNF Maria Masi
"È necessaria una serena riflessione sul reato di abuso d'ufficio, come già auspicato dal Cnf lo scorso anno. La convinzione risiedeva e risiede nella constatazione che anche la mera prospettiva della sanzione blocca l’iniziativa di dipendenti e amministratori, impedendo interventi incisivi e tempestivi dell'Amministrazione. Interventi oggi assolutamente necessari e utili se tempestivi".
Così la presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense Maria Masi nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Corte dei conti.
"La condivisibile esigenza - prosegue la presidente Cnf - sembra emergere ora dalla norma emergenziale laddove intende favorire il più possibile, nel periodo dell’emergenza pandemica, l’intervento incisivo della pubblica amministrazione, attraverso una riduzione del rischio di responsabilità dei suoi agenti. Questo indirizzo, occasionato dalla crisi epidemica, esigerà sicuramente valutazioni di sistema più ampie, ma conforta l'auspicata opportunità di una riflessione che anche per il dopo pandemia sappia trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di presa giurisdizionale e controllo statale, da un lato, e, dall’altro, le esigenze di efficienza e funzionalità delle decisioni pubbliche, oltre che di semplificazione dell’operato di chi entra in rapporto con l’amministrazione", spiega Masi.
"Da ultimo, mi sia consentito fare un cenno ad una questione che attiene sempre alle funzioni della Corte dei conti, anche se con riferimento a quelle di controllo. Mi riferisco alla paventata applicabilità agli Ordini professionali della disciplina propria delle società pubbliche. Si tratta di un’assimilazione degli Ordini al resto del comparto pubblico che suscita qualche perplessità.In effetti gli Ordini professionali sono sì enti pubblici, ma esponenziali di comunità professionali. Sono enti pubblici a carattere associativo, come recita la legge forense, e non possono essere assimilati a ministeri, enti locali ed altre tipologie di istituzioni pubbliche completamente diverse, in quanto ricevono somme di denaro solamente da parte dei singoli iscritti e non gravano sulla fiscalità generale. Per la stessa ragione, infatti, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha escluso che gli Ordini professionali possano essere considerati organismi di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici. Il rischio da evitare, in ogni caso, è quello di compromettere l’autonomia di enti, che, a ben vedere, non sono altro che formazioni sociali protette dall’art. 2 della Costituzione", conclude la presidente del Cnf.
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