La disciplina forense
LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE
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- Art. 28 (Il consiglio dell'ordine)
- Art. 35 (Compiti e prerogative)
- Art. 36 (Competenza giurisdizionale)
- Art. 37 (Funzionamento)
- Art. 38 (Eleggibilità e incompatibilità)
- Art. 50 (Consigli distrettuali di disciplina)
- Art. 51 (Procedimento disciplinare e notizia del fatto)
- Art. 52 (Contenuto della decisione)
- Art. 53 (Sanzioni)
- Art. 54 (Rapporto con il processo penale)
- Art. 55 (Riapertura del procedimento)
- Art. 56 (Prescrizione dell'azione disciplinare)
- Art. 57 (Divieto di cancellazione)
- Art. 58 (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)
- Art. 59 (Procedimento disciplinare)
- Art. 60 (Sospensione cautelare)
- Art. 61 (Impugnazioni)
- Art. 62 (Esecuzione)
- Art. 63 (Poteri ispettivi del CNF)
LE ALTRE FONTI DI RANGO PRIMARIO
- legge n. 134 del 27 settembre 2021 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”)
- d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”)
- d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”)
- d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”)
- D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di Riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”)
- D-lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”)
- D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 (“Approvazione del codice di procedura penale”)
- Art. 105 (Abbandono e rifiuto della difesa)
- Art. 115 (Violazione del divieto di pubblicazione)
- Art. 391-bis (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
- Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta)
- Art. 653 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare)
- legge n. 81 del 16 febbraio 1987 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale”)
- legge n. 198 del 20 maggio 1986 (“Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali”)
- legge n. 31 del 9 febbraio 1982 (“Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”)
- legge n. 108 del 3 aprile 1974 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale”)
- r.d. n. 262 del 16 marzo 1942 (“Approvazione del testo del Codice civile”)
- r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 (“Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”)
- Statuto della Cassa Forense (approvato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 18 dicembre 2015)
- Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014 (“Procedimento disciplinare”)
- Titolo I: dei Consigli distrettuali di disciplina forense
- Capo I: composizione e funzionamento
- Art. 1 (Composizione dei Consigli distrettuali di disciplina)
- Art. 2 (Funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina)
- Art. 3 (Spese di gestione)
- Capo II: competenza
- Art. 4 (Competenza per il procedimento disciplinare)
- Art. 5 (Conflitto di competenza)
- Art. 6 (Casi di astensione e ricusazione)
- Art. 7 (Ricorso per ricusazione)
- Art. 8 (Decisione sulla ricusazione)
- Art. 9 (Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione)
- Capo I: composizione e funzionamento
- Titolo II: del procedimento disciplinare
- Capo I: disposizioni generali
- Capo II: notizia dell’illecito disciplinare
- Capo III: fase istruttoria preliminare
- Art. 14 (Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore)
- Art. 15 (Comunicazione all’incolpato e fase istruttoria preliminare)
- Art. 16 (Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente)
- Art. 17 (Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione)
- Art. 18 (Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione a giudizio)
- Art. 19 (Archiviazione)
- Capo IV: citazione a giudizio
- Art. 20 (La citazione a giudizio)
- Art. 21 (Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio)
- Capo V: fase dibattimentale e discussione
- Capo VI: fase decisoria
- Titolo III: della sospensione cautelare
- Titolo IV: della impugnazione delle decisioni disciplinari
- Titolo V: dell’esecuzione delle decisioni disciplinari
- Art. 34 (Esecutività della decisione disciplinare)
- Art. 35 (Esecuzione della decisione disciplinare)
- Titolo VI: della riapertura del procedimento disciplinare
- Art. 36 (Riapertura del procedimento disciplinare)
- Titolo VII: dei poteri ispettivi e di controllo del Consiglio Nazionale Forense
- Art. 37 (Poteri ispettivi e di controllo del C.N.F.)
- Titolo VIII: disposizioni finali e transitorie
- Art. 38 (Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina)
- Art. 39 (Entrata in vigore)
- Titolo I: dei Consigli distrettuali di disciplina forense
- codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014)
- regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 31 gennaio 2014 (“Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina”)