Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Modifiche al nuovo Codice Deontologico Forense

Il codice deontologico in vigore dal 12 giugno 2018 al 1° luglio 2024

Codice Deontologico Forense, modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018. 

Nello specifico il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione inviata agli Ordini in data 12.10.2017, avviava la consultazione prevista dalla legge professionale volta a verificare la condivisione sulla necessità di modificare le previsioni del Codice Deontologico forense di cui all'art. 20 e all'art. 27, rispettivamente in materia di responsabilità disciplinare e dovere di informazione.

La ipotesi di modifica di cui all'art. 20 (Responsabilità disciplinare) si reputava necessaria visto il principio elaborato dal Consiglio nazionale Forense e fatto proprio dalla Corte della legittimità, di tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare con ciò potendosi includere anche comportamenti non tassativamente stabiliti dal Codice deontologico approvato il 31 gennaio del 2014; quella di cui all'art. 27 (Dovere di informazione) in ragione della necessità di adeguare la previsione deontologica agli obblighi informativi di tipo legale in materia di mediazione e negoziazione assistita.

Dopo la consultazione con gli Ordini che, sostanzialmente, hanno mostrato di condividere la proposta avanzata dal Consiglio, con delibera dello scorso febbraio, il Consiglio nazionale ha approvato le modifiche al CDF; modifiche, poi, pubblicate in G.U. 13 aprile 2018.

Allo stato, dunque, le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del codice deontologico forense, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Con riferimento al dovere di informazione, l'avvocato all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 

 

E' stata predisposta, altresì, una versione annotata del Codice Deontologico Forense corredata degli specchietti sanzionatori relativi alle singole fattispecie deontologiche recanti, in particolare, la sanzione edittale, quella attenuata e quella aggravata.

 

Allegati

Modifica degli artt. 20 e 27 del Codice deontologico forense

La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del CDF del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.

Le modifiche degli artt. 20 e 27 CDF entreranno in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Allegati

Il codice deontologico vigente dal 2 luglio 2016 all'11 giugno 2018

Codice Deontologico Forense modificato nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, in vigore dal 2 luglio 2016, con le modifiche apportate all'articolo 35 (Dovere di corretta informazione), all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

Allegati

Il codice deontologico vigente dal 16 dicembre 2014 al 1 luglio 2016

Il testo del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014.

Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, l'avvocato contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico per i fini della giustizia.

Allegati
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