Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Legislazione

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Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e nella volontaria giurisdizione

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Condizioni per l'ammissione:

Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.

Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
- i cittadini italiani
- gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo - gli apolidi
- gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove:
- ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo
- ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato
- ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento.

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
   - accoglimento della domanda
   - non ammissibilità della domanda
   - rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.
Occorre presentare una autonoma richiesta di ammissione:
- nella fase di esecuzione della pena
- nel procedimento di revisione
- nei processi di revoca e opposizione di terzo
- nei processi per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.
Il beneficio è escluso:
- nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Condizioni per l’ammissione
Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 . In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo;  il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
- i cittadini italiani
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
- l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato; il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del Gip se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede
-alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

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