Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Mediazione

Mediazione

La mediazione civile e commerciale, consiste in una procedura stragiudiziale ed informale di risoluzione dei conflitti in cui un terzo, il mediatore, neutrale, imparziale, indipendente e competente, assiste le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente.

Non ci sono formalità procedurali: depositata l'istanza all'Organismo territorialmente competente, la conciliazione può coinvolgere diritti od aspetti non esposti nella domanda introduttiva, e può essere estesa anche a terzi chi non siano legittimati in senso stretto.

La mediazione può essere:

- facoltativa: quando le parti liberamente decidono di accedervi

- obbligatoria: espressamente prevista dalla legge (per le materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziario) o da una fonte contrattuale;

- delegata: attivata su impulso del giudice

Organismi di Mediazione Forensi

L’art. 18 stabilisce che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati possano costituire organismi di mediazione in tutte le materie. Tali organismi sono iscritti nel registro su semplice domanda.

Come sede dell’organismo i COA possono utilizzare i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

L’Organismo può essere sia un’articolazione interna del Consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una fondazione).

Più Ordini possono concludere convenzioni per svolgere congiuntamente il servizio di mediazione. In questo caso è necessario procedere alla istituzione di un soggetto autonomo e terzo rispetto agli Ordini che lo istituiscono.

Per procedere all’istituzione di un organismo di mediazione occorre:

aggiungere al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.)

Occorre altresì stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
        Cagol Diego e C. S.a.S - Gruppo Zurich Insurance plc - 11 marzo 2011

        .
        Banchero costa insurance broker s.p.a. - 11 febbraio 2011

* La modulistica costituisce un modello messo a disposizione dei COA.

Gli Organismi di mediazione presso i COA, possono ricevere, gratuitamente, il software di gestionale predisposto dalla Commissione Informatica del Cnf

  • Presentazione del software di gestione Organismi di Mediazione - Coordinatore Avv. Carlo Allorio
  • Presentazione specifiche del software di gestione Organismi di Mediazione

La richiesta di istituzione dell’Organismo di mediazione dovrà essere inoltrata al Direttore Generale della Giustizia Civile, in qualità di Responsabile del Registro degli organismi di mediazione utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il sito del Ministero di Giustizia al seguente indirizzo:

link: http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/modello_domanda_per_enti_pubblici_organismi_mediazione.pdf

Può essere utile la consultazione della Nota illustrativa per la compilazione dei modelli del Direttore della giustizia civile del 2 febbraio 2011:

link: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC604884

Per qualsiasi altra informazione sul tema, e per richiedere il software gestionale, i Consigli degli ordini degli avvocati possono rivolgersi all’indirizzo mediazioneconciliazione@consiglionazionaleforense.it

 

Parere pro-veritate - avv. Claudio Berliri - trattamento fiscale della remunerazione degli Organismi di conciliazione forensi - 18 febbraio 2010

L'avvocato Claudio Berliri ha reso al Cnf un parere pro-veritate su quali siano i trattamenti fiscali della remunerazione dell'attività di mediazione svolta presso gli Organismi di conciliazione degli Ordini forensi.

Secondo il parere, l'imposizione dipende dalla natura giuridica dell'ente se trattasi di ente autonomo rispetto all'Ordine forense, dunque soggetto ad Ires ed Iva secondo le specifiche regole.
Se è lo stesso Ordine forense a gestire l'Organismo, occorre accedere ad una contabilità separata ed all'apertura di una partita Iva, relativa specificatamente all'attività di mediazione.
Più problematica dal punto di vista fiscale la creazione di un Organismo interno al Consilgio dell'Ordine senza contabilità separata.

L'ufficio di presidenza del Cnf, stante la novità della questione e accogliendo il suggerimento in questo senso contenuto del parere, proporrà sull'argomento specifico interpello alla Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate.

 

Regolamento unitario per gli Organismi di Mediazione Forensi costituiti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati approvato dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 21 gennaio 2022.

 

Regolamento tipo per gli Organismi di Mediazione 

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