La formazione
Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.
A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.
Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.
Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.
Regolamentazione Nazionale
Provvedimenti Formazione Continua
DELIBERA CNF n. 716 del 16-12-2022 - FORMAZIONE CONTINUA DELIBERA CNF n. 513 del 17-12-2021 - FORMAZIONE CONTINUA DELIBERA CNF n. 310 del 18-12-2020 - FORMAZIONE CONTINUA DELIBERA CNF n. 280 del 19-11-2020 - FORMAZIONE CONTINUA DELIBERA CNF n. 193 del 20-4-2020 - FORMAZIONE CONTINUA DELIBERA CNF n.168 del 20-3-2020 - FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO
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nei giorni martedì - mercoledì - giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al numero 06.90205202
Per ricevere informazioni sulla Formazione Continua
si prega di inviare una e-mail: formazionecontinua@cnf.it