FAQ
FAQ
L’interessato può verificare la sua avvenuta iscrizione on-line, sul sito web del Consiglio Nazionale Forense
L’interessato dovrà consegnare o far pervenire una richiesta scritta completa dei dati anagrafici
La cancellazione dall’Albo ordinario degli Avvocati comporta d’Ufficio la cancellazione anche dall’Albo Speciale degli Avvocati cosiddetti “Cassazionisti” (art. 33, quarto comma r.d.l. 27-11-1933, n. 1578).
Inviare a mezzo posta al Consiglio Nazionale Forense, Via del governo vecchio, 3-00186-Roma oppure a mezzo fax allo 0697748829 istanza su carta intestata, semplice.
L’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti negli Albi Avvocati è competenza esclusiva dei Consigli dell’Ordine.
L’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti negli Albi Avvocati è competenza esclusiva dei Consigli dell’Ordine, che ne gestiscono la tenuta.
Il Consiglio Nazionale Forense non ha competenza sugli esposti nei confronti degli avvocati.
L’esposto deve essere presentato all’organo vigilante sui Consigli dell’Ordine e Collegi professionali, ovvero il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Civile – Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni. E’ pertanto necessario rivolgersi a tale ufficio.
Quando la ricevuta di ritorno del programma di Albo segnala lo scarto della mail per non corrispondenza tra certificato di firma del file e certificato del delegato censito per il COA, molto probabilmente si è di fronte ai seguenti casi:
Il messaggio è generato automaticamente dalla piattaforma.
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Il messaggio è generato automaticamente dalla piattaforma.
Il messaggio è generato automaticamente dalla piattaforma.
Tale rifiuto si verifica, tipicamente, con l’invio al CNF del file predisposto per il Ministero della Giustizia (“ComunicazioniSoggetti.xml.p7m”) o per la Cassa Forense (COA_AnnoMeseGiorno.xls).
A mezzo casella di posta certificata (una di quelle indicate nel modulo inviato a mezzo fax) è necessario inviare il certificato di firma del Presidente e degli eventuali Delegati.
La compressione in formato “zip” del file di albo xml o xls firmato digitalmente evita alcuni problemi legati alla lettura della busta PEC da parte del programma di Albo.
Occorre consegnare o far pervenire una richiesta scritta, completa dei dati anagrafici e dell’ultimo recapito di studio.
Occorre rivolgersi all'Ordine Territoriale di competenza
Parere 25 ottobre 2017
Regolamento Formazione Continua – regolarizzazione posizione crediti mediante compensazione con quelli acquisiti nel nuovo triennio ai fini dell’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio – art. 5 co. 1 Reg. 6/2014 – non sussiste.
Parere
Regolamento Formazione Continua – obbligo assolvimento obblighi formativi trienni formativi antecedenti alla legge 247/2012 – iscrizione elenchi difensori di ufficio e abilitati al patrocinio a spese dello Stato – Regolamento formazione continua del 13 luglio 2007 – art. 12 e 13 codice deontologico previgente - sussiste.
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