FAQ
FAQ
I dati degli iscritti negli Albi Avvocati sono forniti esclusivamente dai Consigli dell’Ordine che ne curano la tenuta. La mancata pubblicazione di un nominativo può dipendere dalla mancata trasmissione dei dati da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale al Consiglio Nazionale Forense.
Il programma rileva un’anomalia della firma apposta nell’allegato (Albo) della PEC inviante. Non potendo stabilire a priori le cause, queste, sono state empiricamente individuate nell’errore del client ...
La verifica sulle duplicazioni delle iscrizioni all'Albo degli Avvocati, all'interno della collezione degli Albi dei COA Territoriali, denominata “Albo Telematico”, viene effettuata automaticamente dal programma di gestione...
La domanda deve essere indirizzata a:
“Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma
Il Comitato si riunisce con cadenza mensile, indicativamente a fine mese in occasione della seduta amministrativa ordinaria del Consiglio Nazionale Forense.
Non è previsto alcun altro adempimento a carico del richiedente. La comunicazione dell’avvenuta iscrizione è a cura del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”.
Il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti” esamina le istanze pervenute almeno 10gg prima della seduta; comunque il termine massimo per la delibera è di 90 gg dall’arrivo dell’istanza.
Le delibere di iscrizione e cancellazione adottate dal Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, hanno carattere esecutivo.
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