FAQ
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Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20 e 21, la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa”
Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua.
L’art 17 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3 e 13 del citato Regolamento.
Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014, che sostituisce il precedente Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007.