Ragioni ed obiettivi della Commissione Rapporti con il CSM ed i Consigli Giudiziari
Con la riforma dell’Ordinamento Giudiziario, avviata con il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 ed integrata con la legge 30 luglio 2007, n. 111, ha preso le mosse il coinvolgimento dell’Avvocatura nell’amministrazione della giustizia. Si è aggiunto un tassello al disegno di cooperazione tra Avvocatura e Magistratura che trova il suo perno nella Carta costituzionale, non solo dove difesa e accesso alla giustizia (art. 24) implicano un riconoscimento del ruolo costituzionale dell’Avvocatura nel sistema di amministrazione della giustizia, ma anche nella disposizione che consente l’accesso di avvocati alla Corte di Cassazione (art. 106), nella disposizione che include gli avvocati tra i possibili componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104) e della Corte costituzionale (art. 135), nella disposizione che ammette la designazione di giudici onorari allo svolgimento di attività giudiziarie (art. 106).
Con la nuova disciplina dei Consigli Giudiziari (Dlgv 25/2006 e 160/2006) e con la riforma dell’Ordinamento Giudiziario si è realizzata una grande innovazione, in primo luogo di natura simbolica, perché presuppone la trasparenza delle attività di gestione degli uffici giudiziari e di valutazione dei magistrati, ampliando ad una categoria professionale che, seppure esterna all’Ordine Giudiziario, condivide con quella dei Magistrati la funzione essenziale della giustizia, nonché la conoscenza e la valutazione di una serie di dati ed elementi , soprattutto in tema di organizzazione, indispensabili per evitare una concezione autoreferenziale del “Servizio Giustizia”.
L’innovazione normativa è altresì essenziale per porre le basi di un contributo effettivo e fattivo dell’Avvocatura.
Non si tratta però esclusivamente di cooperare bensì, in un certo senso, di partecipare concretamente alla gestione degli uffici giudiziari e alla valutazione sulla professionalità dei Magistrati.
D’altro canto, significativamente, è stata sottolineata ulteriormente la afferenza diretta dell’Avvocatura alla funzione giustizia dal Legislatore della Riforma della Professione Forense; in particolare l’articolo 7 Legge 247/2012, nel disporre in ordine al domicilio professionale dell’avvocato (determinante per individuare l’albo professionale al quale lo stesso chiede di essere iscritto), viene previsto per lo stesso l’obbligo di attestazione di eventuali rapporti matrimoniali, di parentela, affinità o convivenza con magistrati “rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al RD 30 gennaio 1941, n. 12”, sostanzialmente allineando l’Ordinamento della Professione Forense all’Ordinamento Giudiziario, ed anzi collaborando all’attuazione del medesimo, che per i magistrati ai fini dell’incompatibilità di sede, prevede lo stesso obbligo.
E’ auspicabile che l’Avvocatura diventi effettivamente uno dei soggetti che concorre ad assicurare l’autogoverno dei magistrati sia attraverso i propri rappresentanti designati nei Consigli Giudiziari sia mediante la valorizzazione del ruoli, in materia di Consigli degli Ordini territoriali, così come peraltro già previsto dal CSM in materia di valutazione di professionalità fa un richiamo espresso all’importanza delle segnalazioni da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati e alla ratio che affida all’avvocatura il ruolo di fonte che utilmente concorre alla valutazione di ciascun magistrato.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella scorsa Consiliatura, per promuovere l’attuazione della riforma che, appunto, vede impegnata l’avvocatura a dare il proprio contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, ha avviato una serie di incontri con gli avvocati componenti dei Consigli giudiziari per discutere le problematiche emerse sia sotto il profilo normativo che organizzativo e ha creato una rete per lo scambio di esperienze e per lo studio di modalità di svolgimento del ruolo omogenee sul territorio.
Nell’attuale Consiliatura, il Presidente Mascherin e tutto il Consiglio, nel maggio 2015, hanno ricevuto la visita del Vice Presidente del CSM On. Avv. Giovanni Legnini, concordando iniziative comuni di magistratura e avvocatura «per rappresentare le vere necessità del sistema giustizia, partendo dalla esperienza della pratica giudiziaria presso i Fori», in particolare si è convenuto di «condividere posizioni comuni sui temi delle riforme della giustizia, della organizzazione giudiziaria, del processo civile telematico, delle risorse e del loro efficiente utilizzo». Pur nella diversità delle due funzioni, CSM e CNF hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare una comune cultura della giurisdizione», nella consapevolezza di aver compiuto «il primo passo per una Rete dei diritti anche tramite la valorizzazione del lavoro quotidianamente svolto dagli attori principali della giustizia, avvocati e magistrati.
LINEE PROGRAMMATICHE DI ATTUAZIONE
- Formazione mirata dei componenti avvocati dei Consigli Giudiziari
- Istituzione tavolo di lavoro CNF – CSM
- Istituzione tavolo di lavoro Scuola Superiore dell’Avvocatura – Scuola Superiore della Magistratura, anche ai fini della individuazione di linee condivise nella formazione dei componenti dei Consigli Giudiziari
- Modifica del Decreto Legislativo n. 25 del 27/01/2006 in materia di Consigli Giudiziari e Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione
- Aggiornamento “Vademecum sui Consigli Giudiziari” (Ultima edizione 2012)
1. Formazione mirata dei componenti avvocati dei Consigli Giudiziari
mediante incontri specifici su base distrettuale e nazionale
2. Istituzione tavolo di lavoro CNF – CSM
Il tavolo tecnico paritetico permanente è finalizzato elaborare proposte concrete sui temi delle riforme della giustizia, della organizzazione giudiziaria, del processo civile telematico, delle risorse, del loro efficiente utilizzo e della formazione nelle professioni legali.
In particolare verranno affrontati i seguenti temi:
- Miglioramenti del Decreto Legislativo n. 25 del 27/01/2006 in materia di Consigli Giudiziari e Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,
- Valutazione di professionalità dei magistrati togati ed onorari,
- Individuazione dei Requisiti minimi per la nomina dei vertici degli Uffici Giudiziari,
- Individuazione criteri mobilità dei Magistrati , compresi Direttivi e Semi Direttivi,
- Doppia Dirigenza (Capo Ufficio Giudiziario e Dirigente Amministrativo) , linee guida di condivisione con l’Avvocatura,
- Criteri di valutazione Uffici Giudiziari, mediante anche dati e valutazioni delle Commissioni Flussi;
- Individuazione delle necessità e carenze degli Uffici Giudiziari, con particolare riguardo al personale amministrativo e alla qualità del servizio reso. Elaborazione e proposte per il superamento di dette carenze;
- Pubblicità riunioni trimestrali previste dall’art. 15 D.lgs n. 273/1989;
- Partecipazione ai tavoli tecnici istituiti fra CSM e Ministero della Giustizia per la condivisione dei risultati, quale ad esempio quello della STO (Struttura Tecnica per l’Organizzazione) operante presso la VII Commissione del CSM;
- Individuazione delle modalità di condivisione dell’attività amministrativa e giurisdizionale del CSM e del CNF;
- Personale Amministrativo degli Uffici Giudiziari, valutazioni necessità e carenze.
3. Istituzione tavolo di lavoro Scuola Superiore dell’Avvocatura – Scuola Superiore della Magistratura
Individuazione di linee guida per la Formazione dei componenti dei Consigli Giudiziari.
4. Modifica del Decreto Legislativo n. 25 del 27/01/2006 in materia di Consigli Giudiziari e Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione
La normativa in questione presenta alcuni aspetti che vanno migliorati anche per i problemi applicativi che hanno generato, e in particolare si segnala:
- l’articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari, tra le quali vanno segnalate in particolare quelle in tema di incompatibilità dei magistrati, collocamento fuori ruolo e autorizzazione allo svolgimento di incarichi giudiziari;
- sono sorte divergenze interpretative con riferimento all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2006, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 111 del 2007;
- va chiaramente affermato che la composizione del consiglio direttivo della Corte di cassazione come disciplinata dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e membri non togati designati) deve essere considerata come “ordinaria” e prevalente;
- si è messo in discussione, in forza dell’attuale tenore dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006, l’accesso dei consiglieri non togati a tutti gli atti e la possibilità degli stessi di poter presenziare alle sedute nella trattazione delle materie trattate dal Consiglio giudiziario direttivo in composizione ristretta (il cd. diritto di tribuna);
- sulle modalità di partecipazione dell’avvocatura in materia di valutazione di professionalità, di cui all’articolo 11, comma 4, lettera f) del decreto legislativo n. 160 del 2006, sono sorte diverse prassi e norme regolamentari approvate da singoli consigli giudiziari, con la potenziale conseguenza di non assicurare uniformità di comportamenti e omogeneità dei dati che successivamente confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi;
- per quanto riguarda il parere di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 appare opportuno, sempre nello spirito di assicurare il ruolo difonte conoscitiva che il legislatore ha voluto riconoscere all’avvocatura, rendere obbligatorio e non facoltativo il parere e fare riferimento all’organo collegiale del consiglio dell’ordine e non alla figura del presidente;
- appare opportuno correggere il refuso “I componenti designati dal consiglio regionale” rimasto nel testo dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006;
- non appare ragionevole l’esclusione del diritto di voto nelle materie cui alle lettere b), g), h) ed i) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 e delle lettere b), g) ed h) del comma 1 dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- appare più consono, nello spirito del concorso che l’avvocatura è chiamata a dare, sostituire il termine “segnalazioni” con quello “osservazioni motivate” e riferirle all’organo collegiale del consiglio dell’ordine;
- l’opportunità di prevedere che le decisioni siano adottate con scrutinio segreto ed in via eccezionale con voto palese.
5. Aggiornamento Vademecum sui Consigli Giudiziari
Necessità di aggiornare il Vademecum predisposto nell’anno 2012 alla luce delle circolari adottate dal CSM in merito alla formazione delle tabelle e quant’altro inerente.