Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Consigli Distrettuali di Disciplina

Cosa sono i CDD

I Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) sono nuovi organismi ai quali la Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense conferisce il compito del controllo disciplinare sugli avvocati iscritti all’albo.

Sono costituiti su base distrettuale, garantiscono il controllo disciplinare in assoluta imparzialità, visto che il nuovo sistema elimina ogni connessione tra eletto ed elettore.

I componenti - avvocati - dei CDD sono eletti dai Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal Regolamento 31 gennaio 2014, n. 1 (ex art. 29, comma 1, lettera f) della medesima legge).

Entrano in funzione il primo gennaio 2015.

Per garantire la piena funzionalità alla data dell'1 gennaio 2015, il regolamento CNF che disciplina la elezione dei componenti, ha stabilito che le operazioni elettorali dovranno essere contestuali in ogni distretto, i comizi dovranno essere convocati entro il 30 giugno 2014 e le operazioni elettorali dovranno svolgersi entro il 30 settembre 2014.

CDD e Consiglieri

Sottratti all'accesso civico e documentale gli atti del procedimento disciplinare a carico di un avvocato

 

Il parere n. 50 del 9/2/2017 del Garante Privacy risulta di particolare interesse perché consente di evidenziare la differenza tra l’accesso documentale nel procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/90) e l’accesso civico agli atti (di cui al D.Lgs n. 33/2013).

Il primo, come noto, presuppone che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Il secondo invece è riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

I due accessi continuano quindi a coesistere essendo, il primo, volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati e, il secondo uno meno approfondito, generalizzato e più esteso, su dati, documenti ed informazioni.

L’importanza del richiamato parere 9/2/2017 risiede non solo nell’aver affermato che sono preclusi all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare proprio in ragione della peculiarità dello stesso, ma anche nell’aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell’incolpato che, nello specifico accesso, potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda “in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.

Tale principio, di portata generale, non può che riverberare i propri effetti anche nell’ipotesi di domanda di accesso documentale ex L. n. 241/90 nel procedimento disciplinare laddove si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale afflittività, e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione dell’incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale dell’incolpato.

Donde la seguente massima:

“Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono infatti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all'accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni a tutela del diritto dell’interessato richiedente, a quello "documentale" ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati (Nel caso di specie, la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto "tutti gli atti" relativi ad un procedimento disciplinare concluso nei confronti di un avvocato)”.

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