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COMUNICAZIONE 2-C-2017 --- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO (abogado) ACQUISITO IN SPAGNA DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI

Comunicazioni per gli ordini

null COMUNICAZIONE 2-C-2017 --- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO (abogado) ACQUISITO IN SPAGNA DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI

COMUNICAZIONE 2-C-2017 --- Avvocati stabiliti – Delibera 7-20 dicembre del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (pervenuta in data 19 gennaio 2017)

In ottemperanza alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, l'allegato n. 2 alla presente circolare (contenente l'elenco degli avvocati ivi richiamato) è stato debitamente rimosso. Si invitano i Consigli dell'Ordine eventualmente interessati ad averne accesso a contattare gli uffici del Consiglio Nazionale Forense facendone espressa richiesta.

 

Roma, 8 febbraio 2017

N. 2-C-2017

ll.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI

LORO SEDI

 

via e-mail

OGGETTO:  Avvocati stabiliti – Delibera 7-20 dicembre del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (pervenuta in data 19 gennaio 2017)

 

Ill.mi Signori Presidenti,

trasmettiamo in allegato la delibera con la quale, in data 7 dicembre 2016 (dep. 20 dicembre 2016, e pervenuta a questo Consiglio in data 19 gennaio 2017), l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha disposto la cancellazione di numerosi Abogados di cittadinanza italiana per morosità nel pagamento delle quote di iscrizione, trasmettendo la delibera medesima al locale organo disciplinare per le determinazioni conseguenti.

            In tale delibera si precisa, peraltro, che la reiscrizione, ove richiesta, potrà essere accordata unicamente previo pagamento delle quote inevase, ed in presenza dei requisiti di accesso alla professione (p. 8).

            Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, l’iscrizione nella Sezione speciale “Avvocati stabiliti” dell’Albo è subordinata all’iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

            Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 6 testualmente prevede che “l’avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva”.

            Infine, l’art. 11, comma 6, del citato D. Lgs., dispone che “i provvedimenti dell’organizzazione professionale dello stato di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine”, stabilendo altresì che “per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell’Ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall’ordinamento forense e dal presente decreto”.

            Pertanto, la delibera indicata in oggetto è trasmessa alle Vostre cortesi rispettive attenzioni - in allegato alla presente e preceduta dalla relativa traduzione in lingua italiana -, ai fini delle conseguenti valutazioni da operarsi in autonomia da ciascun Consiglio dell’Ordine, anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni, nell’ambito dei doveri di corretta tenuta dell’Albo, degli Elenchi e dei Registri.

            Con i migliori saluti,

IL PRESIDENTE

     Avv. Andrea Mascherin

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