Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Circ. 23-C-2012 circolare ministeriale 4 luglio 2012 in materia di durata del tirocinio

Comunicazioni per gli ordini

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Circ. 23-C-2012: circolare ministeriale 4 luglio 2012 in materia di durata del tirocinio

N. 23-C-2012  
 

    Ill.mi Signori Avvocati
     


PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza:

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

 

   Illustri Presidenti,

  è oggi pervenuta la circolare in oggetto, peraltro già pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, che rimetto in allegato.
  La nota – firmata dal Capo dipartimento per gli affari di giustizia e dal Direttore generale della giustizia civile - propende per un’interpretazione dell’art. 9, comma 6 del decreto legge 1/2012 (conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27) in forza della quale la riduzione del tirocinio a diciotto mesi si applica a tutti i tirocinii in corso, anche a quelli iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione.
  Ricorderete che, solo poche settimane or sono, in data 14 maggio 2012, il Ministro della Giustizia ci aveva inviato una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero di segno opposto che interpretava il quadro normativo vigente nel senso che la riduzione a diciotto mesi non si sarebbe dovuta applicare ai tirocinii iniziati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

  Il Consiglio Nazionale non entra nel merito delle scelte operate dal Ministero vigilante, e ne prende atto; ma non può rinunziare a rilevare in questi fatti l’ennesima dimostrazione del pessimo modo in cui si sono affrontate in questi mesi le questioni attinenti la regolazione normativa delle professioni. Il Governo non solo adotta disposizioni in via d’urgenza per esigenze evidentemente simboliche e comunicative che poco hanno a che vedere con gli obiettivi di una buona ed efficiente regolazione, ma accompagna perfino le nuove norme con comportamenti ed indicazioni interpretative contraddittori che aumentano la confusione invece di contribuire a garantire il principio di certezza del diritto. Piuttosto che facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, obiettivo certamente condiviso dall’Avvocatura, questo andamento erratico delle interpretazioni finisce per colpire proprio i praticanti e il loro diritto ad avere quantomeno un quadro chiaro delle regole sull’accesso alla professione forense.

  Prendendo, dunque, atto con stupore del revirement del Ministero vigilante, ed allo scopo di favorire una uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pratica professionale, il Consiglio Nazionale Forense invita i Consigli dell’Ordine degli Avvocati ad uniformarsi all’indicazione ministeriale da ultimo adottata, e ad adottare le conseguenti determinazioni in sede di svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza in materia, con particolare riferimento al rilascio del certificato di compiuta pratica.

  In ogni caso, l’Ufficio studi del Consiglio nazionale sta conducendo i necessari approfondimenti per valutare l’impatto del nuovo indirizzo sugli altri elementi che compongono il quadro normativo vigente in materia di pratica forense, con particolare riferimento alle eventuali implicazioni riguardanti il periodo di tirocinio da svolgersi necessariamente presso uno studio legale, la valenza dei diplomi conseguiti presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali (cfr. art. 17, co. 114 L. 127/1997 e d. m. giustizia 11.12.2001, n. 475), e la disciplina delle Scuole forensi già previste dall’art. 3 del DPR n. 101 del 1990. Si segnala, inoltre, che sulla materia del tirocinio professionale interverrà nuovamente a breve il Governo con il DPR autorizzato dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in legge 148/2011); lo schema del Regolamento è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per il relativo parere.

  Anche di queste novità vi sarà dato conto prontamente.

  Con i più cordiali saluti

 

Il Presidente f.f.

Avv. Prof. Ubaldo Perfetti

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