Circ. 18-C-2014: Ordini forensi costituiti presso i Tribunali soppressi
N. 18 -C-2014
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di
Acqui Terme – Alba – Ariano Irpino – Bassano del Grappa – Camerino – Casale Monferrato – Chiavari – Crema – Lucera – Melfi – Mistretta – Modica – Mondovì – Montepulciano – Nicosia – Orvieto – Pinerolo – Rossano – Sala Consilina – Saluzzo – Sanremo – Sant’Angelo dei Lombardi – Tolmezzo – Tortona – Vigevano – Voghera
(in scadenza al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 65, comma 2, Legge n. 247/2012,
interessati dall’applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di
Avezzano – Lanciano – Sulmona – Vasto
(istituiti nelle circoscrizioni giudiziarie prorogate fino al 13 settembre 2018
ai sensi dell’art. 11, comma 2, e successive modificazioni),
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di
Alessandria – Asti – Benevento – Vicenza – Macerata – Vercelli – Genova – Cremona – Foggia – Potenza – Patti – Ragusa – Cuneo – Siena – Enna – Terni – Torino – Castrovillari – Lagonegro – Imperia – Avellino – Udine – Pavia – L’Aquila – Chieti
(istituiti nei circondari di Tribunale cd. accorpanti)
e. p.c.
ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
OGGETTO: Ordini forensi costituiti presso i Tribunali soppressi
Cari Amici,
Vi inoltro alcune note interpretative della circolare ministeriale D.A.G. prot. n. 122327.U del 16 settembre u.s., predisposte dal CNF per venire incontro alle concrete esigenze operative dei COA interessati dalla riforma della geografia giudiziaria. Le note sono state altresì trasmesse al D.A.G. per eventuali osservazioni.
Si segnala l’importanza della massima collaborazione tra Ordini accorpanti ed Ordini accorpandi, al fine di consentire una ordinata gestione delle diverse problematiche connesse all’attuazione della suddetta circolare.
Resta in tutti noi la consapevolezza di come la c.d. riforma della geografia giudiziaria si stia dimostrando non adeguata agli obiettivi più volti proclamati dai governi interessati, così come risulta a noi tutti chiaro che a molte disfunzioni, che ne stanno derivando, dovrà al più presto porsi rimedio.
In assenza – allo stato – di un intervento normativo sulla questione in oggetto, la Direzione generale della giustizia civile del Ministero vigilante ha inviato una circolare in data 16 settembre (prot. 122327.U) che dedica alcuni passaggi alla questione degli ordini costituiti presso i Tribunali soppressi dal d. lgsl. n. 155 del 2012, affermandone la “soppressione ex lege”, che “opererà pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2015”. Nella circolare si afferma altresì che gli avvocati iscritti negli albi degli ordini prossimi all’estinzione “devono ritenersi iscritti, ex lege, agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il domicilio professionale degli stessi”. Con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Ordini in questione, la nota richiama la “disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia sono annoverabili, ferma restando l’autonomia negoziale degli stessi, ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione”.
A fronte di tali indicazioni, basate sulla valorizzazione dell’autonomia degli ordini forensi, e dunque sul rinvio a loro autonome determinazioni in ordine alla regolazione entro il 31 dicembre 2014 dei rapporti giuridici pendenti, si ritiene comunque utile ed opportuno fornire alcune raccomandazioni ed indicazioni che mirano a favorire una ordinata regolazione della successione nei rapporti giuridici ed un corretto svolgimento delle pubbliche funzioni di cui gli enti interessati sono titolari. È certo infatti che, se è destinato ad estinguersi come persona giuridica di diritto pubblico l’Ordine costituito nei circondari dei Tribunali soppressi, non cesseranno le funzioni pubbliche già da quest’ultimo esercitate, che faranno invece capo agli Ordini accorpanti, come indica espressamente il Ministero con riferimento alla funzione di tenuta dell’albo. Ciò conduce a ritenere preferibile la tesi per cui l’Ordine accorpante succeda all’Ordine sopprimendo non solo con riferimento alla titolarità delle funzioni pubbliche da quello esercitate, ma anche nei rapporti giuridici pendenti.
Le indicazioni che seguono sono quindi riconducibili all’ambito dell’esercizio del dell’autonomia negoziale cui l’Amministrazione vigilante si richiama nella nota citata.
1. La gestione della corretta ed ordinata successione nei rapporti giuridici pendenti e nell’esercizio delle funzioni pubbliche prescritte dalla legge presuppone una condivisione ed una collaborazione proficua tra i Consigli dell’Ordine interessati: quelli di prossima estinzione e quelli cd. accorpanti. Tanto a partire dal primo indispensabile adempimento, che consiste nella iscrizione nell’albo, negli elenchi e nei registri dell’Ordine accorpante, di tutti i professionisti iscritti negli albi, elenchi e registri degli Ordini sopprimendi. Sarà pertanto necessario che i Consigli dell’Ordine competenti procedano di comune accordo e con la massima condivisione possibile.
2. Al fine di favorire un’ordinata successione, è necessario che, di qui alla data del 31 dicembre 2014, il Consiglio dell’Ordine sopprimendo si attivi con la massima solerzia per definire le eventuali posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti.
3. In previsione della estinzione dell’ente al 31 dicembre 2014, e compiute le attività di cui al punto che precede, è necessario che il Consiglio dell’Ordine sopprimendo provveda a redigere, anche ai fini dei successivi adempimenti fiscali:
a) il rendiconto economico;
b) l’inventario dei cespiti patrimoniali;
c) l’elenco del personale dipendente e/o addetto alla gestione dell’Ordine, nel quale debbono essere specificate la natura e la durata dei contratti di lavoro relativi
a ciascun addetto e l’importo delle retribuzioni lorde e del T.F.R., e la correlata documentazione;
d) l’elenco dei contratti in essere, corredati di copia degli stessi, nonché dei procedimenti amministrativi in corso, corredati di tutti gli atti relativi;
e) l’elenco dei procedimenti disciplinari pendenti e dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l’apertura o l’archiviazione ai sensi dell’art. 47 r.d. 37/1934.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Consiglio dell’Ordine accorpante.
4. I Consigli dell’Ordine interessati potranno ovviamente individuare i contratti che sia utile portare a conclusione entro il 31 dicembre. La disamina dovrà essere condotta caso per caso, in relazione alle scelte che i Consigli intendono assumere.
5. Si raccomanda particolare cautela ed attenzione con riferimento alla posizione del personale dell’Ordine sopprimendo, e si sollecitano gli Ordini accorpanti a succedere quali amministrazioni datrici di lavoro, con il mantenimento dello stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale del personale stesso. L’operazione di revisione della geografia giudiziaria non ha comportato alcun taglio di personale delle amministrazioni giudiziarie, e pertanto operare diversamente sarebbe punitivo nei confronti di lavoratori che anzi dovrebbero essere utili anche all’ente accorpante, in ordine alle accresciute necessità di gestione di albi, elenchi e registri inevitabilmente più folti. Peraltro le linee di tendenza in atto nell’ordinamento, con particolare riguardo alle funzioni sussidiarie nei confronti della giurisdizione, consigliano certamente di adeguare le strutture di supporto ed il personale alle maggiori esigenze (translatio iudicii , camere arbitrali, organismi di mediazione e di conciliazione, scuole forensi).
6. Tra gli indispensabili adempimenti, come già accennato al punto 1, rientra l’aggiornamento degli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15 della legge professionale. La circolare ministeriale afferma che i professionisti interessati debbano considerarsi iscritti ex lege presso il Consiglio dell’Ordine cd. accorpante. Da tale accorpamento, deriveranno evidentemente le necessarie conseguenze anche ai fini del funzionamento del cd. processo telematico. Si rende necessaria pertanto una proficua e stretta collaborazione tra i Consigli dell’Ordine interessati al fine di curare rapidamente l’aggiornamento materiale dei relativi albi elenchi e registri, senza soluzione di continuità. L’interpretazione ministeriale è diretta ad assicurare una continuità nell’iscrizione dei professionisti interessati ai relativi albi; occorre infatti sottolineare che, in ogni caso, i professionisti provenienti dagli ordini destinati all’estinzione conservano l’anzianità della precedente iscrizione. Lo stesso vale per i tirocinanti, poiché il Consiglio accorpante dovrà necessariamente considerare anche il periodo di tirocinio già effettuato, da computarsi ai fini del completamento della pratica forense e del rilascio della relativa certificazione.
7. Tutti i procedimenti amministrativi già in corso avanti gli Ordini destinati all’estinzione proseguiranno senza soluzione di continuità in capo agli Ordini cui sono trasferite le funzioni, i quali ne assumeranno la titolarità. Trattasi, in particolare, dei procedimenti aventi ad oggetto l’iscrizione, il trasferimento e la cancellazione dagli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15, comma 1 della legge professionale, così come di ogni altro affare relativo allo stato giuridico degli iscritti. Come già suggerito al punto 3, il Consiglio dell’Ordine destinato ad estinguersi dovrà trasmettere prontamente tutti i fascicoli dei procedimenti in corso, corredati dalla relativa documentazione, al Consiglio dell’Ordine accorpante, dandone comunicazione ai soggetti interessati, al fine di favorire un’ordinata successione dei rapporti e la prosecuzione dei procedimenti. Del pari andranno trasmessi tutti gli archivi esistenti, che documentano le attività amministrative condotte.
8. Per quanto concerne i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014, così come per i procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l’apertura o l’archiviazione ai sensi dell’art. 47 r.d. 37/1934, occorre aver riguardo alla disciplina transitoria dettata dall’art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 31 gennaio 2014, n. 1 in tema di Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. La norma transitoria del citato regolamento, al fine di consentire la continuità nell’esercizio della funzione disciplinare, prevede che gli uffici di ciascun Ordine dispongano il trasferimento dei fascicoli disciplinari alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, dandone comunicazione all’incolpato. Anche in questo caso sarà comunque necessario trasmettere gli archivi esistenti.
9. La successione dell’Ordine accorpante all’Ordine sopprimendo comporta il subentro del primo nella titolarità del patrimonio di cui il secondo è titolare. Tale soluzione appare in linea con la valutazione della natura giuridica dell’Ordine forense. Come recita l’art. 24 della vigente legge professionale, l’Ordine è non solo la persona giuridica di diritto pubblico ma anche (anzi, innanzi tutto) la comunità degli avvocati iscritti nell’albo. A questa comunità appartiene il patrimonio eventualmente acquisito negli anni, ed è pertanto evidente che, al momento in cui tale comunità confluisce in una più ampia comunità di professionisti, il patrimonio ne segua le sorti.
Ciò non esclude che, purché siano ovviamente esaurite le eventuali posizioni debitorie esistenti (ché altrimenti si correrebbe il rischio di un’indebita distrazione, con eventuale responsabilità a carico dei Consiglieri dell’Ordine), la comunità locale dei professionisti possa esprimere la volontà di dedicare parte o tutto del predetto patrimonio alla costituzione di una Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di conservare la memoria storica dell’Avvocatura locale, o per altri fini meritevoli di tutela (quali la conservazione del patrimonio archivistico o libraio, se presente, oppure l’organizzazione e promozione di eventi culturali). Sarebbe al riguardo indispensabile, ovviamente, una valida manifestazione di volontà assunta dall’assemblea degli iscritti all’Ordine sopprimendo, convocata nelle forme di legge, nonché espletare gli adempimenti richiesti dalla legge prima del 31 dicembre 2014, successivamente al quale gli Ordini costituiti presso un Tribunale soppresso dovranno considerarsi estinti. Anche in questo caso si tratta di un’opzione che non può che maturare in relazione al contesto locale, che deve ritenersi ricompresa tra le varie declinazioni possibili dell’autonomia dell’ente cui si richiama la circolare ministeriale sopra citata.
10. Le raccomandazioni di cui sopra potranno essere applicate agli Ordini degli avvocati aventi sede nei circondari di Tribunale di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto allo scadere della proroga speciale prevista per tali Tribunali, e sempre che non intervengano altre previsioni di legge.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa