Circ. 15-C-2014: Formulazione dei quesiti rivolti alla Commissione Consultiva
N. 15 -C-2014
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
e p. c.
ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
OGGETTO:
FORMULAZIONE DEI QUESITI RIVOLTI ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA
Illustri Presidenti e Cari Amici,
attraverso la Commissione consultiva, coordinata dal Vice Presidente Avv. Prof. Ubaldo Perfetti e composta dai consiglieri avvocati Allorio, Baffa, Berruti, Merli, Morlino, Piacci, Picchioni e Salazar, il Consiglio nazionale forense mette a disposizione degli Ordini forensi e degli altri enti pubblici legittimati un fondamentale strumento di approfondimento e chiarimento delle principali questioni legate alla disciplina dell’ordinamento forense ed alla deontologia professionale.
Dall’1 gennaio 2013 e fino ad oggi, alla Commissione sono stati indirizzati 215 quesiti – la maggior parte di essi proveniente dagli Ordini – e sono stati resi dalla Commissione 184 pareri, con una media di circa dieci pareri al mese. La gran parte dei quesiti ha avuto ad oggetto la nuova disciplina della professione, ma anche questioni che vanno dal rapporto tra disciplina dell’ordinamento professionale e revisione delle circoscrizioni giudiziarie, allo status professionale degli avvocati stabiliti, al regime delle incompatibilità.
Il ritmo serrato degli interventi sulla disciplina della professione e sulla deontologia dell’avvocato ha dunque determinato una forte intensificazione del ricorso alla funzione consultiva di questo Consiglio, cui la Commissione ha fatto fronte con uno sforzo encomiabile.
Proprio alla luce di simili considerazioni, ed al fine di migliorare la qualità del servizio reso all’Avvocatura da questo Consiglio attraverso la sua Commissione consultiva, si rende necessario diffondere alcune linee guida per la migliore formulazione dei quesiti, con l’obiettivo di limitare al minimo le pronunce di inammissibilità, che ancora si assestano attorno ad una media del 20% annuo.
In particolare, si rammenta:
a) che i quesiti devono essere formulati in modo generale ed astratto e non consentire, neanche per relationem dall’esame di eventuali allegati, di individuare il soggetto o i soggetti interessati dalla richiesta di parere. Tale precauzione si giustifica alla luce del fatto che non è infrequente che – specie in materia di tenuta degli albi ed in materia deontologica – il Consiglio nazionale forense possa trovarsi ad essere investito di questioni analoghe in sede giurisdizionale. Se è vero, peraltro, che il ricorso da parte degli Ordini alla Commissione consultiva può avere il benefico effetto di ridurre l’impugnazione dei provvedimenti dei COA in sede giurisdizionale dinanzi al CNF, è altrettanto vero che l’eventualità del seguito giurisdizionale non può essere esclusa. Di qui, la fondamentale esigenza di generalità e astrattezza dei quesiti, a tutela della necessaria terzietà ed imparzialità del CNF rispetto a questioni delle quali potrebbe essere investito nella sua qualità di giudice speciale
Il quesito deve essere formulato in maniera generale ed astratta, a tutela della terzietà ed imparzialità del CNF. In caso di produzione di allegati, il riferimento a nomi e circostanze concrete dovrà essere necessariamente oscurato. In caso contrario, la Commissione non potrà che dichiarare l’inammissibilità del quesito.
b) la Commissione non potrà prendere in esame quesiti che non attengano alla materia dell’ordinamento professionale o alla deontologia dell’avvocato. Il CNF, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, ha infatti il compito, tra gli altri, di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa” (art. 35, lett. f) della legge n. 247/12) e di collaborare “con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale” (cfr. la lett. h) del medesimo articolo). Alla luce di tali previsioni, la funzione consultiva che il CNF esercita a beneficio degli Ordini – a differenza di quella nei confronti del Ministero vigilante, prevista dall’art. 35, lett. q) della legge, legata alla funzione di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura – rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare l’uniforme applicazione dell’ordinamento professionale, pur nel rispetto dell’autonomia degli Ordini circondariali, e di tutelare l’indipendenza ed il decoro della professione. Di qui la fondamentale esigenza di circoscrivere detta funzione consultiva alle questioni attinenti l’ordinamento forense, la disciplina della professione e la deontologia dell’avvocato.
La Commissione esprime parere unicamente sui quesiti attinenti l’ordinamento forense, la disciplina della professione e la deontologia dell’avvocato. In tutti gli altri casi, la Commissione dichiara l’inammissibilità del quesito.
c) con riferimento alle modalità di invio, i quesiti dovranno essere inviati: 1) per posta ordinaria, alla Commissione consultiva, c/o Consiglio nazionale forense, Via del Governo Vecchio, 3 – 00186 Roma oppure 2) per posta elettronica, all’indirizzo urp@consiglionazionaleforense.it. In entrambi i casi, il quesito deve essere contrassegnato da un numero di protocollo, e recare l’espressa qualifica di “quesito”, da riportare, nel caso di cui al precedente punto 2) anche nell’oggetto del messaggio di posta elettronica. Eventuali ragioni di urgenza andranno esplicitate nel testo del quesito.
Vorrete considerare le indicazioni che precedono non già come surrogati di filtri tanto in voga oggi, quanto, all'opposto, come strumenti per porre in grado la Commissione di aumentare la sua produttività a servizio delle effettive esigenze degli Ordini.
Con i più cordiali saluti,
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa