Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Compiti e attività

I compiti del Consiglio Nazionale Forense

E' l’istituzione apicale del Sistema Ordinistico nel quale è regolamentata, in Italia, e nella maggior parte dei Paesi a tradizione continentale, l’Avvocatura.

La nuova legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) conferma – non senza significativi approfondimenti – il ruolo centrale rivestito dal CNF nell’ordinamento della professione, che è stato sempre esercitato nella piena consapevolezza della responsabilità sociale dell’Avvocatura quale sicuro presidio per la tutela dei diritti, in assidua e proficua collaborazione con gli organi di Governo e con l’ordine giudiziario.

Composizione e modalità di elezione

L’art. 34 della nuova legge professionale interviene sulla composizione e sulle modalità di elezione del CNF, cambiandone la fisionomia al fine di assicurare rappresentatività ai distretti di Corte d’Appello con il maggior numero di iscritti negli Albi. In quest’ottica si opta a favore per un sistema a rappresentanza variabile: infatti, pur mantenendo il criterio della rappresentanza distrettuale, si prevede che i distretti che contano fino a diecimila iscritti eleggano un consigliere, e che i distretti che superano tale soglia ne eleggano due.
Nell’ambito di ogni distretto, peraltro, si cerca di evitare la sovra-rappresentazione di un medesimo ordine circondariale.
Parimenti rilevante, con riguardo alla composizione del CNF, è l’introduzione del principio di equilibrio tra i generi.
L’art. 34 aumenta la durata in carica del Consiglio nazionale dagli attuali due anni a quattro, coerentemente con quanto previsto per i Consigli dell’Ordine circondariali.
Il Consiglio nazionale elegge, al suo interno, il Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza e nomina altresì i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento (il riferimento deve intendersi effettuato ai “regolamenti interni per il suo funzionamento” di cui all’art. 35, comma 1, lett. b).

Funzioni del CNF alla luce della legge n. 247/12: rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura, rapporti con il Ministro della Giustizia e con l’Ordine giudiziario, attuazione della legge

La nuova legge professionale forense riserva “in via esclusiva” al Consiglio nazionale la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello nazionale, cui consegue l’onere di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (Art. 35, comma 1, lett. a).
In tale ottica, sembra assai significativo il forte legame di collaborazione tra il Consiglio nazionale ed il Ministero della Giustizia, cui la legge dedica diverse disposizioni.
Si pensi, anzitutto, all’importante previsione di carattere generale (di cui all’art. 35, comma 1, lett. q), laddove è previsto che il CNF “esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia”: viene così ripresa, e ampliata, l’importante e risalente previsione di cui all’art. 14 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44.

Con riferimento ai rapporti con l’ordine giudiziario nonché, più in generale, alla fondamentale funzione che l’Avvocatura svolge nell’amministrazione della giustizia, è assai rilevante l’istituzione, presso il CNF, dell’Osservatorio permanente sulla giurisdizione (art. 35, comma 1, lett. r), che “raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia”. Alla funzione consultiva nei confronti del Ministro si accompagna, peraltro, la previsione di significativi ambiti in cui l’attuazione della nuova legge professionale è direttamente affidata al CNF, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.
Particolarmente rilevanti, tra gli altri, i regolamenti in tema di esercizio della funzione disciplinare (art. 50), quello sulla formazione continua, o ancora quello, già ricordato, relativo all’istituzione dell’osservatorio permanente sulla giurisdizione (Art. 35, comma 1, lett. r).

Per ciò che riguarda i rapporti con gli Ordini, vale sottolineare che l’art. 35, comma 1, lett. f) espressamente attribuisce al CNF la funzione di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa”.

Funzione disciplinare ed adozione del Codice deontologico

L’altra fondamentale funzione del CNF è quella disciplinare, che esercita in forme propriamente giurisdizionali, confermata dalla nuova legge professionale (artt. 36 e 37).
Attraverso le proprie decisioni, infatti, il Consiglio nazionale contribuisce in maniera decisiva ad assicurare la correttezza dell’esercizio dell’attività professionale, con esiti di sicura rilevanza sul generale obiettivo della tutela dei diritti, fine istituzionale dell’ordinamento forense.
Il CNF giudica innanzi tutto infatti sui reclami proposti avverso i provvedimenti disciplinari adottati (in forma amministrativa) dai Consiglio dell’ordine, nonché sulle controversie in materia di elezioni dei Consigli dell’ordine.
La giurisdizione speciale del CNF è stata preservata con l’entrata in vigore della Costituzione, all’esito della “revisione” delle giurisdizioni speciali imposta dall’art. 102 della Carta fondamentale e dalla VI disposizione transitoria.
La funzione disciplinare riveste un’importanza fondamentale, tenendo assieme la tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e l’autonomia dell’ordinamento professionale.

Dalla natura giurisdizionale dei giudizî del Consiglio nazionale deriva la legittimazione del Consiglio a formulare norme deontologiche, con l’emanazione di un codice deontologico che indichi i comportamenti e qualifichi giuridicamente la specifica moralità richiesta all’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni e nella sua condotta sociale (artt. 3 e 35, comma 1, lett. d).

Ulteriori funzioni

A questi pilastri fondamentali si aggiungono numerose ulteriori funzioni in diversi campi d’interesse per la professione forense. Una prima consiste nella gestione dell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cosiddetti “cassazionisti”).
Con l’avvento della normativa sulla libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea, il CNF è divenuto sede di svolgimento delle prove integrative per lo svolgimento della professione in Italia da parte di avvocati provvisti di titolo in altro Stato membro.
Si aggiunge, poi, il vasto settore delle designazioni di avvocati in possesso di documentata esperienza professionale per una ampia serie di incarichi.
Una prima attribuzione, che ha un preciso riferimento costituzionale nell’art. 106 della Carta fondamentale è quella di designare ed istruire le candidature che vengono trasmesse al C.S.M. ai fini della nomina di Consiglieri di Cassazione di provenienza forense.
Con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005-2006 si è aggiunta una serie di competenze di rilievo sistematico non trascurabile: il Presidente del CNF è componente di diritto del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; inoltre spetta al Consiglio nazionale la nomina di un ulteriore membro del medesimo consesso.
A questa nomina si aggiunge quella dei componenti avvocati dei Consiglî giudiziarî distrettuali e di un avvocato nella commissione per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità ai magistrati.

Il CNF è presente in tutti gli organismi internazionali dell’Avvocatura (CCBE -UIA): ha aperto un ufficio a Bruxelles e mantiene i contatti con le avvocature di tutto il mondo: i suoi rappresentanti sono nelle più importanti commissioni Giuridiche italiane ed estere.

Pubblica il trimestrale di cultura e dottrina Rassegna Forense, il bimestrale Attualità Forensi e dà vita ad iniziative editoriali, quali i Quaderni della Rassegna Forense e la collana Professione e diritto

Per ulteriori approfondimenti sui compiti e le attività svolte dal CNF, è possibile consultare i seguenti documenti

Allegati
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