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Quanti crediti formativi vengono attribuiti per la partecipazione ad un’iniziativa formativa?

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15/11/2021

Quanti crediti formativi vengono attribuiti per la partecipazione ad un’iniziativa formativa?

Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20 e 21, la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa”

Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20[1] e 21[2], la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa[3]..”

 

[1] Art. 20 – Determinazioni dei crediti formativi
 

“1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all’art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all’articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura:

  1. per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
  2. per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF .

 

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all’art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all’articolo seguente, CF nella seguente misura:

  1. per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
  2. per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

 

3. Per le altre attività di cui all’art. 13:

  1. per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo ;
  2. per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all’attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno;
  3. per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all’anno;
  4. per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all’anno;
  5. per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all’anno;
  6. per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all’anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a) .

 

4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all’art. 12, comma 6 del presente regolamento.

 

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per cento (80%) dell’evento”

 

[2] Art. 21 – Criteri per accreditamento

“1. L’accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale."

 

[3] Art. 22 comma 4 - Procedura di accreditamento

“La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali si pronunciano sulla domanda di accreditamento (...) attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.”

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