Quale sanzione è prevista in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo?
Il Regolamento per la formazione continua prevede all’art. 25, comma 10 che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari.
Il Regolamento per la formazione continua prevede all’art. 25, comma 10[1] che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale[2] e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Non è, dunque, prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 21 del Codice deontologico forense[3] , secondo cui “Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”.
[1] Regolamento CNF n. 6/2014 - art. 25, comma 10 – Attestato di formazione continua
“L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico”
[2] Codice deontologico forense - Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
“L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente”
[3] Codice deontologico forense - Art. 21 – Potestà disciplinare
“1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.”