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Crisi di impresa: Cnf, ministero Giustizia recepisce nostre proposte - CNF News

null Crisi di impresa: Cnf, ministero Giustizia recepisce nostre proposte

14 mar 2023

Crisi di impresa: Cnf, ministero Giustizia recepisce nostre proposte

"Bene la soluzione, indicata dal ministero della Giustizia, per sbloccare lo stallo relativo al popolamento dell’albo dei gestori della crisi di impresa".

Lo afferma la presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi che prosegue: "con la circolare emanata ieri, 13 marzo, via Arenula recepisce le proposte di modifica che il Consiglio nazionale forense aveva da tempo sollecitato nelle interlocuzioni che si sono susseguite in questi mesi. L’allargamento del periodo temporale per l’iscrizione all’albo, stabilito dalla circolare del ministero  prevede quindi che i professionisti che hanno i due incarichi utili per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi di impresa anche successivi alla data del 16 marzo 2019 e fino ad arrivare alla data del 15 luglio 2022 possono essere ammessi. Ciò permette agli avvocati –come richiesto dal Cnf nella riunione dello scorso 21 febbraio con il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e rappresentanti dell’ufficio legislativo e del Dag di via Arenula – di far valere, ai fini dell’iscrizione, gli incarichi ricevuti dal tribunale come curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza, anche se successivi all’entrata in vigore dell’articolo 356 del codice della crisi".

"Per quanto riguarda il tirocinio semestrale obbligatorio - spiega Masi - il Cnf aveva già esposto le proprie perplessità in sede di interlocuzione ministeriale affermando che il tirocinio, così come declinato, non risponde alle esigenze esperienziali che s’intendono perseguire e contiene in nuce un paradosso insito nel fatto che anche professionisti di lungo corso, dovranno attendere al tirocinio da effettuare, non si può escludere, presso professionisti meno esperti. Senza considerare la evanescenza del perimetro del concetto stesso di tirocinio. Deve, poi, necessariamente essere sanata la grave contraddizione tra l’articolo 356 e l’articolo 76, allineando le due norme che così come sono state emanate sono in chiara antitesi tra loro. Inoltre, nella circolare è stato ribadito che gli enti erogatori della formazione iniziale che siano ordini professionali dovranno sottoscrivere una convenzione con un’università per l’organizzazione dei corsi, cosa che stride con la natura ex lege di ente formatore del Consiglio nazionale forense", conclude Masi. 


 




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