FAQ formazione continua
In questa pagina sono raccolte le domane più frequenti in materia di formazione continua.
Per approfondire le risposte ai quesiti, clicca sulla domanda.
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L’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento riconosce come attività valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.
Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014, che sostituisce il precedente Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007.
L’art 17 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3 e 13 del citato Regolamento.
Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua.
Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20 e 21, la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa”
Il Regolamento prevede nel pieno rispetto della concorrenza, cui si ispira la stessa libertà di scelta dell’iscritto nell’organizzazione del proprio percorso formativo, che le iniziative formative possano essere organizzate e promosse da enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, anche con finalità di lucro.
Il Regolamento per la formazione continua prevede all’art. 25, comma 10 che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari.
Uno dei principi fondanti l’impianto del Regolamento è la libertà di scelta dell’evento e delle iniziative formative da parte del singolo nell’adempimento del proprio obbligo formativo.
L’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua fissa a 60 il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio, con un minino annuo di 15.
L'art. 6 del Regolamento per la formazione continua individua al primo comma come soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento sia l’avvocato sia il tirocinante con patrocinio.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l’obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del nuovo Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo, elenco o registro.