FAQ
FAQ
I dati degli iscritti negli Albi Avvocati sono forniti esclusivamente dai Consigli dell’Ordine che ne curano la tenuta. La mancata pubblicazione di un nominativo può dipendere dalla mancata trasmissione dei dati da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale al Consiglio Nazionale Forense.
Il programma rileva un’anomalia della firma apposta nell’allegato (Albo) della PEC inviante. Non potendo stabilire a priori le cause, queste, sono state empiricamente individuate nell’errore del client ...
La verifica sulle duplicazioni delle iscrizioni all'Albo degli Avvocati, all'interno della collezione degli Albi dei COA Territoriali, denominata “Albo Telematico”, viene effettuata automaticamente dal programma di gestione...
La domanda deve essere indirizzata a:
“Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma
Il Comitato si riunisce con cadenza mensile, indicativamente a fine mese in occasione della seduta amministrativa ordinaria del Consiglio Nazionale Forense.
Non è previsto alcun altro adempimento a carico del richiedente. La comunicazione dell’avvenuta iscrizione è a cura del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”.
Il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti” esamina le istanze pervenute almeno 10gg prima della seduta; comunque il termine massimo per la delibera è di 90 gg dall’arrivo dell’istanza.
Le delibere di iscrizione e cancellazione adottate dal Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, hanno carattere esecutivo.
L’interessato può verificare la sua avvenuta iscrizione on-line, sul sito web del Consiglio Nazionale Forense
L’interessato dovrà consegnare o far pervenire una richiesta scritta completa dei dati anagrafici
La cancellazione dall’Albo ordinario degli Avvocati comporta d’Ufficio la cancellazione anche dall’Albo Speciale degli Avvocati cosiddetti “Cassazionisti” (art. 33, quarto comma r.d.l. 27-11-1933, n. 1578).
Inviare a mezzo posta al Consiglio Nazionale Forense, Via del governo vecchio, 3-00186-Roma oppure a mezzo fax allo 0697748829 istanza su carta intestata, semplice.
L’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti negli Albi Avvocati è competenza esclusiva dei Consigli dell’Ordine.
L’aggiornamento dei dati relativi agli iscritti negli Albi Avvocati è competenza esclusiva dei Consigli dell’Ordine, che ne gestiscono la tenuta.
Il Consiglio Nazionale Forense non ha competenza sugli esposti nei confronti degli avvocati.
L’esposto deve essere presentato all’organo vigilante sui Consigli dell’Ordine e Collegi professionali, ovvero il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Civile – Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni. E’ pertanto necessario rivolgersi a tale ufficio.
Quando la ricevuta di ritorno del programma di Albo segnala lo scarto della mail per non corrispondenza tra certificato di firma del file e certificato del delegato censito per il COA, molto probabilmente si è di fronte ai seguenti casi:
Il messaggio è generato automaticamente dalla piattaforma.
Il messaggio è generato automaticamente dalla piattaforma.
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