FAQ
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Tale rifiuto si verifica, tipicamente, con l’invio al CNF del file predisposto per il Ministero della Giustizia (“ComunicazioniSoggetti.xml.p7m”) o per la Cassa Forense (COA_AnnoMeseGiorno.xls).
A mezzo casella di posta certificata (una di quelle indicate nel modulo inviato a mezzo fax) è necessario inviare il certificato di firma del Presidente e degli eventuali Delegati.
La compressione in formato “zip” del file di albo xml o xls firmato digitalmente evita alcuni problemi legati alla lettura della busta PEC da parte del programma di Albo.
Occorre consegnare o far pervenire una richiesta scritta, completa dei dati anagrafici e dell’ultimo recapito di studio.
Occorre rivolgersi all'Ordine Territoriale di competenza
Per una verifica della notifica della sentenza si potrà contattare la cancelleria all'indirizzo giurisdizionale@cnf.it
Per una verifica della notifica della sentenza si potrà contattare la cancelleria all'indirizzo sentenze@cnf.it
Per informazioni sulla fissazione dell'udienza inviare una espressa richiesta alla mail istruttoriaricorsi@consiglionazionaleforense.it
Per dichiarare la rinuncia alla trattazione del ricorso inviare una espressa richiesta alla mail istruttoriaricorsi@consiglionazionaleforense.it
Il progetto elaborato dal CNF e riconosciuto dal MIUR sarà attuato con la collaborazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ai quali è necessario rivolgersi. Per conoscere i recapiti dei Consigli consulta l'elenco pubblicato a questo link
Per verificare se il Consiglio dell'Ordine ha offerto la possibilità di svolgimento dell'alternanza scuola lavoro è possibile consultare il sito internethttp://scuolalavoro.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del nuovo Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo, elenco o registro.
L’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua fissa a 60 il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio, con un minino annuo di 15.
Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20 e 21, la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa”
L’art 17 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3 e 13 del citato Regolamento.
Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua.
Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014, che sostituisce il precedente Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007.
Il Regolamento prevede nel pieno rispetto della concorrenza, cui si ispira la stessa libertà di scelta dell’iscritto nell’organizzazione del proprio percorso formativo, che le iniziative formative possano essere organizzate e promosse da enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, anche con finalità di lucro.
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