FAQ
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Il Regolamento per la formazione continua prevede all’art. 25, comma 10 che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari.
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Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento agli artt. 20 e 21, la Commissione centrale e le Commissioni locali, in base alle rispettive competenze, determineranno il numero di crediti formativi riconosciuti alla partecipazione ad ogni specifica attività formativa”
Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua.
L’art 17 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) definisce i canoni secondo i quali avviene la ripartizione della competenza tra Consiglio nazionale forense e Consigli locali dell’Ordine relativamente all’accreditamento delle attività formative previste dagli artt. 3 e 13 del citato Regolamento.
Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014, che sostituisce il precedente Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del nuovo Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo, elenco o registro.
Il Regolamento prevede nel pieno rispetto della concorrenza, cui si ispira la stessa libertà di scelta dell’iscritto nell’organizzazione del proprio percorso formativo, che le iniziative formative possano essere organizzate e promosse da enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, anche con finalità di lucro.
L’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento riconosce come attività valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.
L'art. 6 del Regolamento per la formazione continua individua al primo comma come soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento sia l’avvocato sia il tirocinante con patrocinio.
Uno dei principi fondanti l’impianto del Regolamento è la libertà di scelta dell’evento e delle iniziative formative da parte del singolo nell’adempimento del proprio obbligo formativo.
L’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua fissa a 60 il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio, con un minino annuo di 15.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l’obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense.
La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Avverso le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti", l'interessato e il Pubblico Ministero possono proporre ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D. Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597
Per una verifica della notifica della sentenza si potrà contattare la cancelleria all'indirizzo giurisdizionale@cnf.it
Per una verifica della notifica della sentenza si potrà contattare la cancelleria all'indirizzo sentenze@cnf.it
Per informazioni sulla fissazione dell'udienza inviare una espressa richiesta alla mail istruttoriaricorsi@consiglionazionaleforense.it
Per dichiarare la rinuncia alla trattazione del ricorso inviare una espressa richiesta alla mail istruttoriaricorsi@consiglionazionaleforense.it
Il progetto elaborato dal CNF e riconosciuto dal MIUR sarà attuato con la collaborazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ai quali è necessario rivolgersi. Per conoscere i recapiti dei Consigli consulta l'elenco pubblicato a questo link
Per verificare se il Consiglio dell'Ordine ha offerto la possibilità di svolgimento dell'alternanza scuola lavoro è possibile consultare il sito internethttp://scuolalavoro.
I dati degli iscritti negli Albi Avvocati sono forniti esclusivamente dai Consigli dell’Ordine che ne curano la tenuta. La mancata pubblicazione di un nominativo può dipendere dalla mancata trasmissione dei dati da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale al Consiglio Nazionale Forense.
Il programma rileva un’anomalia della firma apposta nell’allegato (Albo) della PEC inviante. Non potendo stabilire a priori le cause, queste, sono state empiricamente individuate nell’errore del client ...
La verifica sulle duplicazioni delle iscrizioni all'Albo degli Avvocati, all'interno della collezione degli Albi dei COA Territoriali, denominata “Albo Telematico”, viene effettuata automaticamente dal programma di gestione...
La domanda deve essere indirizzata a:
“Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma
Il Comitato si riunisce con cadenza mensile, indicativamente a fine mese in occasione della seduta amministrativa ordinaria del Consiglio Nazionale Forense.
Non è previsto alcun altro adempimento a carico del richiedente. La comunicazione dell’avvenuta iscrizione è a cura del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”.
Il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti” esamina le istanze pervenute almeno 10gg prima della seduta; comunque il termine massimo per la delibera è di 90 gg dall’arrivo dell’istanza.
Le delibere di iscrizione e cancellazione adottate dal Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, hanno carattere esecutivo.
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