Comunicazione 4-C-2017 --- REGOLAMENTO CNF 22 MAGGIO 2015 – DIFENSORI DI UFFICIO – modifica art. 11 “Doveri del difensore di ufficio”
Roma, 3 marzo 2017
N. 4 - C - 2017
Ill.mi Sig.ri
- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE
UNIONI REGIONALI FORENSI
via e-mail
L O R O S E D I
OGGETTO: REGOLAMENTO CNF 22 MAGGIO 2015
PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE
DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI, DISPONIBILI AD ASSUMERE
LE DIFESE DI UFFICIO
- MODIFICA ART. 11 "DOVERI DEL DIFENSORE DI UFFICIO"
Ill.mi Signori Presidenti,
con riferimento all'oggetto, comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017, presa visione della proposta di modifica dell'art. 11 del Regolamento per le difese d'ufficio adottato dal medesimo Consiglio in data 22 maggio 2015 recante "Doveri del difensore d'ufficio" e considerata l'opportunità di intervenire sul testo di detto articolo 11 al fine di armonizzarne il contenuto con l'art. 26, comma 4, del Codice Deontologico Forense, ha deliberato di approvarne le modifiche secondo il testo di seguito trascritto:
"Art. 11
Doveri del difensore d'ufficio
1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
2. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato:
- ha l’obbligo di prestare patrocinio;
- non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
- deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
- ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico;
- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.
3. Si raccomanda agli avvocati iscritti all’elenco nazionale di sollecitare il Giudice - anche tramite il Consiglio dell’Ordine, la Camera Penale di appartenenza o il CNF - a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica.
Con i migliori saluti,
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
- Comunicazione 4 - C - 2017 --- REGOLAMENTO CNF 22 MAGGIO 2015 – DIFENSORI DI UFFICIO – modifica art. 11 “Doveri del difensore di ufficio”
- Regolamento 22 maggio 2015 per le difese d'ufficio, modificato il 20 gennaio 2017
- Relazione in merito alle modifiche da apportare all’art. 11 del Regolamento CNF in materia di difesa di ufficio e rilievi sul coordinamento con le previsioni dell’art. 26 del Codice Deontologico Forense allo stato vigente.