Circ. 5-C-2012: Albo Speciale Avvocati Cassazionisti - parere adottato dal CNF in merito al valore delle istanze di iscrizione munite di autocertificazione
N. 5-C-2012
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Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
e, per conoscenza:
COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
Illustri Presidenti e Cari Amici,
di seguito Vi allego il parere che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 27 gennaio scorso, ha adottato in merito al valore delle autocertificazioni, con riferimento al prescritto periodo di esercizio della attività professionale necessario per la presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”.
Quesito del Comitato per la tenuta dell’albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori circa il valore delle domande munite di autocertificazione
A) IL QUESITO
Per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati che possono esercitare il patrocinio dinanzi alla Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, gli interessati devono (come avvenuto sino ad oggi) presentare al momento della domanda d’iscrizione la certificazione rilasciata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza dalla quale si evinca l’effettivo esercizio dell’attività professionale oppure è sufficiente che gli stessi alleghino alla domanda da presentare al C.N.F. una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000?
B) LE NORME
L’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di Dichiarazioni sostitutive di certificazioni afferma:
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
(…) omissis
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
(…) omissis
L’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prevede:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
L’art. 15 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012), ha modificato l’art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000 nella parte in cui prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
L’art. 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 prevede:
1. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto.
2. Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.
C) OSSERVAZIONI
L’art. 15 della legge di stabilità modificando l’art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Ora è da chiedersi che cosa può autocertificare l’avvocato che aspira ad iscriversi all’albo dei patrocinanti in Cassazione.
Ebbene, sicuramente, in conformità agli artt. 46 e 47 cit., può (e ora deve, essendo escluso l’uso di certificati dinanzi a Pubbliche amministrazioni) autocertificare stati, qualità personali e fatti che si qualifichino come dichiarazione a responsabilità aggravata circa l’esistenza di fatti inoppugnabili ed oggettivi (come, per esempio, l’individuazione della data e del luogo della propria nascita, del luogo di residenza, del numero di partita IVA già assegnato, ma anche la perdurante iscrizione in un albo professionale). Ciò che vale domandarsi in questo frangente è se l’interessato può, allo stesso modo, autocertificare anche un requisito più complesso quale l’anzianità di iscrizione all’albo con attestazione che ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto.
A tale quesito non può darsi se non risposta negativa, e ciò per diversi ordini di motivi.
La certificazione, della quale deve essere corredata la presentazione della domanda di iscrizione al C.N.F., è stata rilasciata, sino ad oggi, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale ed ha come presupposto la verifica, attraverso una preventiva e necessaria istruttoria, che all’anzianità risultante dagli atti d’ufficio del Consiglio corrisponda l’effettivo e continuativo esercizio dell’attività forense, così come previsto dall’art. 39 del R.D. n. 37 del 1934. La condizione personale richiesta dalla legge, dunque, va oltre il mero fatto materiale dell’attualità dell’iscrizione all’albo (che dunque ben potrebbe essere autocertificata) ma comprende anche una concreta valutazione nel merito sull’effettività dell’attività svolta.
Il Consiglio dell’Ordine richiesto non impone una propria volontà nell’emanare la certificazione in parola, tuttavia effettua una propria ricognizione ed aggiunge al mero fatto materiale una propria valutazione, che non può essere sostituita con la dichiarazione dell’interessato. Sarebbe, d’altronde, paradossale, che l’aspirante avvocato cassazionista venisse obbligato a certificare, sotto la propria personale responsabilità, che la valutazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, qualora richiesta, sarebbe senza dubbio positiva, impegnandolo sul fatto di terzi.
L’effettività, dell’attività professionale svolta, viene in concreto accertata attraverso un’istruttoria che compie l’Ordine di appartenenza, in conformità ai propri regolamenti di dettaglio, perlopiù attraverso la produzione e presentazione, da parte dell’avvocato aspirante cassazionista, di certificazioni o copie di verbali, rilasciati dalle cancellerie degli Uffici giudiziari, dai quali si evinca la persistenza di un’attività professionale per tutto il dodicennio richiesto dalla legge.
Gli elementi assunti a parametro dell’istruttoria vengono diversamente declinati dai diversi Consigli dell’Ordine: per esempio quelli di Nola e Napoli richiedono che il professionista abbia curato almeno 3 cause per anno, di cui almeno una in Corte di Appello; il Consiglio dell’Ordine di Palermo, invece, richiede l’allegazione di certificati della Cancelleria della Corte di Appello e del Tribunale, ovvero autocertificazioni, attestante il patrocinio di almeno 4 cause l’anno di cui due innanzi il Tribunale e due innanzi la Corte di Appello con l’indicazione delle parti ed il numero di ruolo; il Consiglio dell’Ordine di Roma richiede attestazioni, in bollo, da parte delle cancellerie con l’iscrizione a ruolo di almeno 10 cause per ogni anno di iscrizione all’albo degli avvocati.
Il certificato viene rilasciato da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale solo dopo la verifica della documentazione presentata e le ulteriori indagini che dovessero rendersi necessarie.
In ultima analisi, dunque, per la iscrizione all’Albo degli Avvocati “Cassazionisti” sembra potersi affermare che la certificazione rilasciata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine competente non è sostituibile con dichiarazione a cura dell’interessato.
Con i più cordiali saluti,
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa