Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Circ. 3-C-2015 --- D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6

Comunicazioni per gli ordini

null Circ. 3-C-2015 --- D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6

Circ. 3-C-2015 --- D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6

N. 3-C-2014

 

  ll.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI  DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI


  e. p.c.
ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

 

  LORO SEDI

 

OGGETTO: D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 

                                             

Illustri Presidenti e Cari Amici,

         il Decreto Legislativo 30 gennaio 2015, n.6, recante “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della Legge 31 dicembre 2012, n.247” (in G.U. Serie Generale n. 29, del 5-2-2015), entrato in vigore venerdì 20 febbraio 2015, dispone che si formalizzino compiti, criteri, attività e strutture correlate alla creazione, tenuta e gestione dell’Elenco Nazionale dei professionisti disponibili ad assumere le difese d’ufficio.

 

         A tal fine, nella seduta amministrativa del 20 febbraio scorso, il Consiglio Nazionale Forense ha conferito incarico alla Commissione Penale del CNF coordinata dall’Avv. Ettore Tacchini, di elaborare una proposta di attuazione del decreto in oggetto.

 

         Nondimeno, in via transitoria e d’urgenza, in riferimento all’art.2 del citato decreto, questo Consiglio ha stabilito che i Consigli dell’Ordine trasmettano senza indugio al CNF gli elenchi dei difensori d’ufficio iscritti alla data del 20 febbraio 2015.       
 

         La trasmissione dei nominativi negli elenchi potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata dei rispettivi Consigli dell’ Ordine alla PEC del CNF affarigenerali@pec.cnf.it, unicamente attraverso la compilazione del modulo che si allega, firmato digitalmente dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati.

Il modulo consta di 13 campi obbligatori così definiti:

1) Istat COA = corrisponde al codice Istat del Consiglio dell’Ordine, il medesimo per l’invio dell’Albo Telematico e per gli  aggiornamenti al ReGindE tenuto dal Ministero di giustizia

2) Codice fiscale = Codice fiscale dell’Avvocato da iscrivere nell’elenco nazionale

3) Cognome

4) Nome

5) PEC

6) D.L.  Mobile = recapito di telefono cellulare fornito dall’avvocato per un immediato reperimento

7) D.L. Via = indirizzo del domicilio legale

8) D.L.  CAP = codice di avviamento postale del domicilio legale

9) D.L.  Comune

10) D.L.  Provincia = Provincia del domicilio legale da inserire  unicamente con sigla (es. Agrigento = AG)

11) D.L.  Telefono /i  = numero telefonico comprensivi di prefisso internazionale (+39); in caso i più recapiti telefonici dello studio utilizzare il carattere “;” per distinguerli

12) D.L.  Fax

13) D.L.  e-mail

 

         E dei seguenti ulteriori 8 campi eventuali:

 

         1)      Secondo Studio Via      

         2)      Secondo Studio CAP    

         3)      Secondo Studio  Comune      

         4)      Secondo Studio Provincia               

         5)      Secondo Studio Telefono       

         6)      Secondo Studio Fax     

         7)      Secondo Studio e.mail

 

                   Con i migliori saluti,   

                                                                                   

 

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

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