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Circ. 21-C-2013 Trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D.lgs. n.155-12 cd. riforma della geografia giudiziaria su talune funzioni degli Ordini forensi

Comunicazioni per gli ordini

null Circ. 21-C-2013 Trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D.lgs. n.155-12 cd. riforma della geografia giudiziaria su talune funzioni degli Ordini forensi

Circ. 21-C-2013: Trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D.lgs. n.155/12 (cd. riforma della geografia giudiziaria) su talune funzioni degli Ordini forensi

N. 21-C-2013  
 


    Ill.mi Signori Avvocati
    
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

 

   Illustri Presidenti, cari Amici,

   La Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha adottato tre pareri attinenti all’incidenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, realizzato con il D. Lgs. n. 155/12, su talune funzioni degli Ordini forensi. I tre pareri attengono, in particolare, alle due ipotesi: a) di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti; b) di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro. In entrambe le ipotesi, sono conservati gli Ordini già esistenti che vedono però mutare, come meglio esposto nei pareri allegati, l’estensione di talune funzioni. Resta pertanto impregiudicata – con riserva di successivi approfondimenti – la diversa ipotesi dell’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

   Il primo parere concerne l’ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale corrispondente ad un Ordine forense, ed in particolare le conseguenze di tale mutamento sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricada nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale (anche ai fini dell’individuazione del corpo elettorale per elezioni suppletive per la carica di Consigliere dell’Ordine).

   Il secondo parere – reso sulla medesima fattispecie – attiene invece alla tenuta del Registro dei Praticanti, ed in particolare alla sorte dei tirocinanti il cui dominus abbia il domicilio professionale nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale, ma anche all’individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (qualora il mutamento di circondario incida contemporaneamente sulla configurazione del distretto di Corte di appello).

   Con il terzo parere, infine, la Commissione affronta e risolve la questione relativa al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:
a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

   Attesa la rilevanza delle questioni trattate e i numerosi quesiti pervenuti, sulla materia, al Consiglio nazionale, Vi invio il testo di tali pareri.

 

   Con i più cordiali saluti
 

 

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

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