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CIRC. 2-C-2018 --- REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - modifica Art. 33, comma 3 “Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina”

Comunicazioni per gli ordini

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CIRC. 2-C-2018 --- REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - modifica Art. 33, comma 3 “Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina”

Roma,  28 marzo 2018

 

    N. 2-C-2018                       

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI  DEI  CONSIGLI  DELL’ ORDINE  DEGLI  AVVOCATI

via e-mail

- PRESIDENTI  DELLE UNIONI  REGIONALI  FORENSI

- PRESIDENTI  DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

 

 

L  O  R  O    S  E  D  I

           

 

 

            OGGETTO: REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 - modifica Art. 33, comma 3 “Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina”.

 

                                   

            Ill.mi Signori Presidenti,

         con riferimento al Regolamento in oggetto, informo che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio scorso, a seguito delle consultazioni di cui all'art. 50, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha deliberato le modifiche all'art. 33, comma 3, secondo quanto di seguito trascritto:

 

Titolo IV
Della impugnazione delle decisioni disciplinari

Art. 33
Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;

b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;

c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;

d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che senza indugio immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato od inviato presso la Segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale il ricorrente è iscritto.

4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

 

         Pertanto, ad ogni buon fine, si riporta di seguito il testo del Regolamento CNF n. 2/2014 sul PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, coordinato con le modifiche di cui sopra: 

(clicca qui per leggere il testo del Regolamento CNF n. 2/2014)

         Il testo, così completo, sarà in data odierna pubblicato nel sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it .

         Con i migliori saluti

La Consigliera Segretaria

     Avv. Rosa Capria

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