Circ. 11-C-2012: Indicazione avvocati per la composizione dei nuovi Consigli Giudiziari
N. 11-C-2012
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DISTRETTUALI DEGLI AVVOCATI
e, per conoscenza:
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE CIRCONDARIALI DEGLI AVVOCATI
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
Illustri Presidenti e Cari Amici
il quadriennio di durata in carica dei componenti non di diritto dei Consigli Giudiziari (D-L 30 marzo 2007, n. 36 convertito dalla L. 23 maggio 2007, n. 66) é prossimo alla scadenza, ed i componenti attuali, come sapete, non sono immediatamente rieleggibili.
Ai sensi dell’art 9 D-Lgs 27 gennaio 2006, n. 25, entro il 1 aprile 2012 il Consiglio nazionale forense dovrà nominare i nuovi componenti indicati, mediante concertazione, dai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, secondo la consistenza numerica che troverete meglio specificata più oltre.
Vi pregherei, pertanto, di indicare nominativi di colleghi ritenuti idonei a ricoprire l’importante incarico, che:
- abbiano effettivamente esercitato da almeno dieci anni la professione all’interno del medesimo distretto;
- possiedano, preferibilmente, competenze diversificate;
- conoscano la peculiare materia dell’Ordinamento giudiziario;
- possibilmente rappresentino l’Ordine distrettuale.
Previa verifica della eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità, la preferenza dev’essere data a coloro che manifestino disponibilità e volontà di impegno.
Poiché il prezioso incarico richiederà un importante onere in termini di responsabilità, di dedizione e di tempo, il Consiglio nazionale forense chiede, altresì, che vengano proposti colleghi che non siano anche componenti dei Consigli dell’ordine o che non rivestano cariche all’interno dello stesso.
Composizione e funzionamento dei C.G. sono disciplinati dagli artt. 9-16 del d.lgs. 27 Gennaio 2006 n. 25; il numero dei componenti elettivi e di nomina varia in relazione alle dimensioni del distretto ed è descritto dai comma 2, 3 e 3-bis dell’art. 9 d.lgs 27 gennaio 2006 n. 25 (così come modificati dai comma 8-15 dell’art. 4, legge 30 Luglio 2007 n. 111):
a) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati, (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Trento, Trieste) il consiglio giudiziario è integrato da nove membri: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti; tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche e due avvocati . (comma 2);
b) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati (Bologna, Firenze, Palermo, Torino, Venezia) il consiglio giudiziario è integrato da quattordici membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti; quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche, e tre avvocati . (comma 3);
c) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati (Milano, Napoli, Roma) il consiglio giudiziario è integrato da venti altri membri: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti; sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche e quattro avvocati . (comma 3-bis).
Attesa, inoltre, la ristrettezza dei tempi, Vi sarei grato se poteste inviare le proposte corredate da sintetici curricula, alla casella e-mail consigligiudiziari@consiglionazionaleforense.it entro e non oltre il giorno 31 marzo 2012 .
Con i migliori saluti
p. Il Presidente
il Vice Pres. Avv. Prof. Ubaldo Perfetti