Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Parere Garante Privacy accesso atti procedimento disciplinare

Il codice deontologico in vigore dal 2 luglio 2024

Codice Deontologico Forense, modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 ed entrato in vigore il 2 luglio 2024.

Nello specifico il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione inviata agli Ordini in data 14 dicembre 2023, avviava la consultazione prevista dalla legge professionale volta a verificare la condivisione sulla proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull’equo compenso.

L’ipotesi di introduzione del nuovo art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso) si reputava necessaria ai sensi della nuova disciplina recata dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), che all’art. 5, comma 5 richiede ai Consigli nazionali di adottare disposizioni volte ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso, al fine di assicurare l’effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Dopo la consultazione degli Ordini, con delibera del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale ha approvato la modifica al CDF, successivamente pubblicata nella G.U. 3 maggio 2024. 

 

E' stata aggiornata, altresì, la versione annotata del Codice Deontologico Forense, corredata degli specchietti sanzionatori relativi alle singole fattispecie (recanti, in particolare, la sanzione edittale, quella attenuata e quella aggravata).

 

in evidenza

null Parere Garante Privacy accesso atti procedimento disciplinare

Sottratti all'accesso civico e documentale gli atti del procedimento disciplinare a carico di un avvocato

 

Il parere n. 50 del 9/2/2017 del Garante Privacy risulta di particolare interesse perché consente di evidenziare la differenza tra l’accesso documentale nel procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/90) e l’accesso civico agli atti (di cui al D.Lgs n. 33/2013).

Il primo, come noto, presuppone che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Il secondo invece è riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

I due accessi continuano quindi a coesistere essendo, il primo, volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati e, il secondo uno meno approfondito, generalizzato e più esteso, su dati, documenti ed informazioni.

L’importanza del richiamato parere 9/2/2017 risiede non solo nell’aver affermato che sono preclusi all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare proprio in ragione della peculiarità dello stesso, ma anche nell’aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell’incolpato che, nello specifico accesso, potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda “in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.

Tale principio, di portata generale, non può che riverberare i propri effetti anche nell’ipotesi di domanda di accesso documentale ex L. n. 241/90 nel procedimento disciplinare laddove si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale afflittività, e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione dell’incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale dell’incolpato.

Donde la seguente massima:

“Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono infatti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all'accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni a tutela del diritto dell’interessato richiedente, a quello "documentale" ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati (Nel caso di specie, la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto "tutti gli atti" relativi ad un procedimento disciplinare concluso nei confronti di un avvocato)”.

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