Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Cass. 9861-2017 pubblicità informativa

Il codice deontologico in vigore dal 2 luglio 2024

Codice Deontologico Forense, modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 ed entrato in vigore il 2 luglio 2024.

Nello specifico il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione inviata agli Ordini in data 14 dicembre 2023, avviava la consultazione prevista dalla legge professionale volta a verificare la condivisione sulla proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull’equo compenso.

L’ipotesi di introduzione del nuovo art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso) si reputava necessaria ai sensi della nuova disciplina recata dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), che all’art. 5, comma 5 richiede ai Consigli nazionali di adottare disposizioni volte ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso, al fine di assicurare l’effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Dopo la consultazione degli Ordini, con delibera del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale ha approvato la modifica al CDF, successivamente pubblicata nella G.U. 3 maggio 2024. 

 

E' stata aggiornata, altresì, la versione annotata del Codice Deontologico Forense, corredata degli specchietti sanzionatori relativi alle singole fattispecie (recanti, in particolare, la sanzione edittale, quella attenuata e quella aggravata).

 

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null Cass. 9861-2017 pubblicità informativa

Le SS.UU. confermano la legittimità del divieto di rendere noti i nomi dei clienti

Il rapporto tra cliente ed avvocato non è solo un rapporto privato di carattere personale e non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato (Cass. SS.UU. 9861/17)

Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SS.UU. della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso di tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.

La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale o alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.

Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonchè dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile:  elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).

Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SS.UU., la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.

In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all’art. 17, 3° canone del precedente C.D. (ora art. 35, co. 8) secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.

Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SS.UU. circa la non assimilabilità tra la cd. pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti) e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacché quest’ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l’esercizio della professione forense.

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