Avvocato Non Comunitario
Oltre ai professionisti comunitari, anche ogni professionista non comunitario che ne faccia richiesta può ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari avviene in applicazione del combinato disposto degli articoli 37 D. Lgs. 25/07/98 n. 286 e 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999 n.394 in base ai quali l’iscrizione all’Albo degli Avvocati è ammessa previa documentazione:
a) del decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia;
b) del certificato del Consiglio Nazionale Forense di attestazione superamento prova attitudinale prevista dall'art. 22.2 del D.lgs.206/2007.
Il facsimile di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata
- da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o
- da un cittadino straniero che invii la domanda dall’estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.
In quest’ultimo caso lo straniero deve richiedere al Ministero della giustizia la dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo dell’attività professionale.
Tutti i documenti richiesti (titoli di studio e professionali) ai fini della presentazione della domanda, devono essere prodotti in forma originale legalizzata o in copia autenticata legalizzata a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento.
Normativa d'interesse
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.206
Sessione d'esame
Link Utili
Riconoscimento titoli stranieri
Sito internet del Ministero della Giustizia