Le fonti di rango secondario
29. L'Europa
29. L'Europa
(“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247[1]”).
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
[omissis]
Art. 6 (Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea)
[1] “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea”.
[2] “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea”.
[3] “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Iscrizione e cancellazione). 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo”.