Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

d.m. n. 70 del 17 marzo 2016

Le fonti di rango secondario

29. L'Europa

d.m. n. 70 del 17 marzo 2016

(“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247[1]).

 

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247[2], le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonchè i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

[omissis]

 

Art. 6 (Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea)

  1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.
  2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247[3].
     

[1] Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea”.

[2] Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea”.

[3] Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: “(Iscrizione e cancellazione). 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo”.

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