| N. 26-C-2012 | ||
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Ill.mi Signori Avvocati | |
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PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELLORDINE DISTRETTUALI DEGLI AVVOCATI e, per conoscenza:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELLORDINE |
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| LORO SEDI | ||
OGGETTO: Designazione dei Componenti le Commissioni di esame avvocato - Sessione 2012 .
Il Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III -, con nota 7/8 agosto 2012 (allegata alla presente), ha richiesto a questo Consiglio Nazionale di designare, entro il prossimo 1 settembre, gli avvocati da nominare quali componenti effettivi e supplenti per le Commissioni desame in oggetto, oltre che segnalare, per quelle Corti di Appello per le quali se ne preveda sin dora la necessità in relazione al numero delle domande presentate nelle ultime sessioni, un congruo numero di professionisti per leventuale formazione di sottocommissioni.
PROPOSTA CONGIUNTA E ROTAZIONE ANNUALE
Vi rammento che la designazione degli avvocati chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, è effettuata ai sensi dellart. 22, quarto comma, della legge n. 36/1934, come modificato dallart. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 dal Consiglio Nazionale Forense su PROPOSTA CONGIUNTA dei Consigli dellOrdine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a ROTAZIONE ANNUALE, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dellOrdine del distretto.
REQUISITO ANZIANITA PROFESSIONALE
Inoltre, gli avvocati chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici debbono risultare in possesso del requisito delliscrizione allAlbo degli Avvocati di un Ordine del distretto della Corte dAppello sede dellesame, da almeno dodici anni, valendo a tal fine lanzianità di iscrizione già maturata nel soppresso Albo dei procuratori legali.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA
Richiamo in particolare lattenzione sul disposto del secondo comma dellart. 6 ter della legge 18/7/2003 n. 180 di conversione del decreto legge 21/5/2003 n. 112: Non possono essere designati a componenti della Commissione e delle Sottocommissioni avvocati che siano membri dei Consigli dellOrdine o rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
DISPONIBILITA ALLINCARICO
Tanto premesso, ed evidenziata lopportunità che le designazioni avvengano con la massima attenzione, previo interpello degli interessati per garantire la loro disponibilità ad assumere ed espletare lincarico, e che siano proposte, per la nomina, persone dotate di professionalità, prestigio, assoluta indipendenza ed imparzialità, prego procedere alla segnalazione entro il minor tempo possibile (per dar modo al Consiglio Nazionale Forense di comunicare tempestivamente i nominativi al Ministero) dei professionisti da nominare quali componenti effettivi e supplenti delle Commissioni in oggetto, accertando preventivamente che non ostino alla nomina eventuali situazioni di incompatibilità.
FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEGLI ORDINI DISTRETTUALI:
Al fine di garantire la correttezza dei dati e luniformità delle comunicazioni, prego i Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali , che invito a svolgere cortesemente funzioni di coordinamento tra i Consigli del proprio Distretto, di restituire compilato e firmato lallegato modulo predisposto per lindicazione dei nominativi degli avvocati dei quali viene proposta la nomina a Vice Presidente (effettivo), Vice Presidente (supplente), a Componente (effettivo) e a Componente (supplente);
- tale modulo è da fotocopiare e da restituire (compilato e firmato, ESCLUSIVAMENTE a cura degli Ordini distrettuali) per ciascuna delle Sottocommissioni da questi indicate, specificando il numero della Sottocommissione (la Prima, la Seconda, la Terza e così via) al quale si riferisce -.
NUMERO DELLE COMMISSIONI DA INDICARE
Informo, altresì, che il Ministero per ciascuna Corte di Appello richiede che per lindicazione del numero delle Commissioni si tenga conto delle domande presentate nella sessione 2011.
E consigliabile, comunque, di voler prevenire la indicazione di eventuali, ulteriori sottocommissioni di esame che si rendessero necessarie a seconda delle necessità del momento.
PER IL CONSIGLIO DELLORDINE DI BOLZANO
richiamo il disposto dellart. 25 del d. lgs. 9 settembre 1997, n. 357 e, nellallegarVi il modulo per lindicazione dei nominativi degli avvocati proposti per la nomina, Vi ricordo che per ciascuno degli stessi dovrà essere ivi indicata lappartenenza al gruppo di lingua italiana, o al gruppo di lingua tedesca.
Con i più cordiali saluti,
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Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa |