Consiglio Nazionale Forense

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Compiti del Consiglio Nazionale Forense

22/02/2013 - Il Consiglio Nazionale Forense è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura e rappresenta l’intera classe forense.

Il Consiglio Nazionale Forense - disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dal RDL 27.11.1933 n.1578 e dal R.D. 22.1.1934 n.37, come modificati dalla legge 247/2012 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense- è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura ed espressione dell’intera classe forense.

Per specifica disposizione legislativa, il Consiglio ha sede in Roma presso il Ministero della Giustizia ed è composto, in base al nuovo ordinamento professionale, da un numero di componenti individuati in base al numero degli iscritti negli albi forensi, eletti tra gli avvocati ammessi al patrocinio avanti le magistrature superiori.

I componenti sono eletti per un periodo di 4 anni. Essi non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

I lavori del Consiglio sono retti da un regolamento. All’interno dei propri componenti elegge il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
 
Le principali attribuzioni del C.N.F. sono le seguenti:
• funzione giurisdizionale, che si realizza nel giudicare sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di reclami elettorali;
• la tenuta dell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori;
• funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento, che riguardano -direttamente e indirettamente- la professione forense e l’amministrazione della giustizia
• istituisce e disciplina l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione che elabora proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali
• funzione normativa regolamentare in materie attinenti la professione

Per una dettagliata indicazione dei compiti consultare l’articolo 35 della legge 247/2012
 
Il C.N.F. dà inoltre il parere sullo scioglimento dei Consigli degli Ordini; designa gli avvocati quali componenti le Commissioni di esame di abilitazione; approva e coordina i programmi delle scuole forensi; propone al ministero della giustizia i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

Il C.N.F. è l’organo di espressione dell’ordine forense ed è contemporaneamente un soggetto dell’ordinamento statale. In questo particolare momento storico, è teso a rappresentare il dinamismo degli Ordini forensi e dell’Avvocatura per garantire la qualità professionale degli avvocati e il loro livello etico, nel quadro dell’area europea.

Il C.N.F. è presente in tutti gli organismi internazionali dell’Avvocatura (CCBE -UIA): ha aperto un ufficio a Bruxelles e mantiene i contatti con le avvocature di tutto il mondo: i suoi rappresentanti sono nelle più importanti commissioni Giuridiche italiane ed estere.
Pubblica il trimestrale di cultura e dottrina Rassegna Forense, il bimestrale Attualità Forensi e dà vita ad iniziative editoriali, quali i Quaderni della Rassegna Forense e la collana Professione e diritto Per ulteriori approfondimenti sui compiti e le attività svolte dal CNF, è possibile consultare i seguenti documenti Allegati:

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense-Legge 31 dicembre 2912 n. 247/2012

Legge professionale - Regio decreto-legge 27 nov. 1933, n. 1578 (133.14 Kb)

 
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