Consiglio Nazionale Forense

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La costituzione di un organismo di mediazione forense

L’art. 18 stabilisce che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati possano costituire organismi di mediazione in tutte le materie. Tali organismi sono iscritti nel registro su semplice domanda.

Come sede dell’organismo i COA possono utilizzare i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

L’Organismo può essere sia un’articolazione interna del Consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una fondazione).

Più Ordini possono concludere convenzioni per svolgere congiuntamente il servizio di mediazione. In questo caso è necessario procedere alla istituzione di un soggetto autonomo e terzo rispetto agli Ordini che lo istituiscono.

Per procedere all’istituzione di un organismo di mediazione occorre:

* La modulistica costituisce un modello messo a disposizione dei COA.

Gli Organismi di mediazione presso i COA, possono ricevere, gratuitamente, il software di gestionale predisposto dalla Commissione Informatica del Cnf

La richiesta di istituzione dell’Organismo di mediazione dovrà essere inoltrata al Direttore Generale della Giustizia Civile, in qualità di Responsabile del Registro degli organismi di mediazione utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il sito del Ministero di Giustizia al seguente indirizzo:

Può essere utile la consultazione della Nota illustrativa per la compilazione dei modelli del Direttore della giustizia civile del 2 febbraio 2011:

Per qualsiasi altra informazione sul tema, e per richiedere il software gestionale, i Consigli degli ordini degli avvocati possono rivolgersi all’indirizzo mediazioneconciliazione@consiglionazionaleforense.it

 

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Dossier Mediazione (424.12 Kb)
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