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La mediazione, introdotta con il
d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28
è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il
d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 183.
Non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
Viene definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Ha una durata di legge pari a quattro mesi (art. 6)
Si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti. ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1).
L’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).
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Il d.lgs. n. 28/2010 disciplina tre tipi di mediazione:
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Le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione (art. 2, comma 1).
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Per alcune materie è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall’esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 1).
In particolare, dal 21 marzo 2011, il ricorso ad esso costituisce condizione procedibilità della domanda per le azioni relative alle controversie in materia di:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Per le materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, invece, la mediazione diverrà obbligatoria a partire dal 20 marzo 2012.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione dell’istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi.
Se al momento di proposizione della domanda il procedimento di mediazione non si è concluso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi.
Il sistema adottato, dunque, non è quello della sospensione del giudizio e della conseguente necessità di riassunzione delle parti. Il giudice si limita a fissare l’udienza successiva nel rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di mediazione.
Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria è comunque possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti.
Non è necessaria la preventiva istanza di mediazione
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
Qualunque sia l’oggetto della controversia il procedimento di mediazione non è obbligatorio nel caso di azioni esecutive, di procedimenti in camera di consiglio, dell’esercizio dell’azione civile in sede penale.
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All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità o dell’obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
In caso di violazione degli obblighi d’informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010).
Pur se non è richiesto dalla legge il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di menzionare la notizia dell’intervenuta informazione anche nella procura alle liti.
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L’istanza di mediazione – come tutti gli atti del procedimento (art. 3, comma 3)– non richiede forme particolari ma deve indicare:
- l'organismo,
- le parti,
- l'oggetto
- le ragioni della pretesa.
e, ai sensi dell’art. 17 del d.m. n. 180/2010, il valore della controversia.
L’esatta indicazione degli elementi della domanda è funzionale alla produzione degli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza.
L’istanza di mediazione, di fatti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6)
Gli effetti si producono «dal momento della comunicazione alle altre parti». Si tratta, cioè, di atto recettizio.
L’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 affida all’Organismo il compito di comunicare la domanda, il mediatore designato e la data dell’incontro di mediazione.
La comunicazione può essere anche effettuata dall’istante (soprattutto ai fini degli effetti sostanziali).
L’istanza di mediazione non suscettibile di essere trascritta. Al fine della produzione degli effetti prenotativi occorrerà, pertanto, procedere alla trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 3).
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Il d.lgs. n. 28/2010 non prevede criteri di competenza territoriale, ragion per cui la parte istante è libera (in mancanza di una clausola di mediazione che individui un organismo specifico) di depositare la domanda presso l’organismo che preferisce.
Nel caso di più istanze di mediazione relative al medesimo oggetto mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione (art. 4, comma 1).
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La parte che riceve un’istanza di mediazione può aderire al procedimento presentandosi presso l’organismo di mediazione nel giorno indicato dalla segreteria dello stesso.
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Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Dunque, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche su tale circostanza.
E’ comunque possibile addurre un giustificato motivo.
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Per poter svolgere l’attività di mediatore occorre:
- aver conseguito un diploma di laurea triennale o, in alternativa, essere iscritto ad un albo professionale;
- aver seguito presso un ente di formazione iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia un corso di formazione di 50 ore.
- presentare specifici requisiti di onorabilità.
Il mediatore, pertanto, non è necessariamente un avvocato o un giurista. Tuttavia alcuni organismi di mediazione richiedono ai propri mediatori tali requisiti. Nel senso che il mediatore possa essere soltanto un iscritto all’albo degli avvocati dispone il Regolamento modello del CNF per gli organismi di mediazione di promanazione forense
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Il procedimento di mediazione è regolato essenzialmente dal Regolamento adottato dal singolo organismo di mediazione. Devono essere in ogni caso garantite la riservatezza della procedura, l’imparzialità del mediatore, il quale è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità prima dell’inizio del procedimento, nonché l’accesso agli atti depositati da ciascuna parte nel corso della procedura.
Il Regolamento assume, dunque, una importanza fondamentale per la concreta configurazione del procedimento. Le opzioni di fondo possono riguardare (art. 7, d.m. n. 180/2010):
- l’esclusione della necessaria partecipazione personale delle parti;
- la previsione della proposta del mediatore anche in assenza della parte invitata che non ha aderito al procedimento o a prescindere dalla domanda congiunta delle parti;
- la nomina di un mediatore diverso da quello che ha condotto la fase facilitativa al solo fine di formulare la proposta;
- il suggerimento per l’assistenza tecnica;
- il controllo del mediatore sulla conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative dell’accordo conciliativo raggiunto spontaneamente dalle parti.
Secondo le poche disposizioni dettate dal d.lgs. n. 28/2010 sul punto comunque:
• A seguito del deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo di mediazione, quest’ultimo, entro quindici giorni, designa il mediatore e fissa la data del primo incontro comunicandolo alle parti;
• Non è previsto un termine minimo di comparizione per la parte invitata alla procedura che può aderire al procedimento semplicemente presentandosi nella data fissata.
• Se la parte non si presenta il mediatore ne darà atto a verbale e la procedura di mediazione si concluderà con esito negativo.
• Non è previsto l’obbligo di difesa tecnica.
• Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari, ovvero esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale.
• Il procedimento si conclude con la redazione di un verbale di raggiunta o fallita conciliazione sottoscritto sia delle parti che dal mediatore, il quale certifica altresì l’autografia delle parti ovvero l’impossibilità di sottoscrivere.
Il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto un
modello di Regolamento per gli Organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
che opera talune specifiche scelte. In particolare:
- è prevista l’assistenza tecnica delle parti ogni qualvolta la stessa sia necessaria in giudizio;
- i mediatori possono essere soltanto avvocati iscritti all’albo;
- non è consentito lo svolgimento del procedimento nel caso di mancata adesione della controparte;
- la proposta può essere formulata soltanto in caso di richiesta congiunta delle parti e purchè il mediatore disponga di elementi necessari.
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Essa consiste nella soluzione di conciliazione della lite proposta dal mediatore alle parti (art. 11, comma1).
Può essere formulata dal mediatore su richiesta concorde delle parti nonché nelle ulteriori ipotesi contemplate dai regolamenti adottati dai singoli organismi. Salvo diverso accordo delle parti, non conterrà alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (art. 11, comma 2).
Una volta formulata la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali hanno l’onere di far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Ai sensi dell’art. 13 la mancata accettazione della proposta ha delle conseguenze sulle spese del successivo giudizio. Difatti se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta , il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 (condanna alle spese per singoli atti e compensazione) e 96 (responsabilità aggravata) del codice di procedura civile.
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta , il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
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Il d.lgs. n. 28/2010 indica in quattro mesi la durata massima del procedimento. Un termine più breve una proroga dello stesso possono essere rispettivamente previsti dal regolamento dei singoli organismi o concordati tra le parti.
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Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17)
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. La norma indica l’ammontare massimo del credito di imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20).
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All’organismo di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento il pagamento di una indennità, comprensiva delle spese di avvio del procedimento, di mediazione e del compenso dovuto ai mediatori.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio a spese dello Stato.
Gli organismi privati iscritti nel Registro adottano autonomamente un tariffario soggetto all’approvazione del Ministro della giustizia.
Gli organismi costituiti da enti pubblici e, dunque, anche i Consigli dell’ordine degli avvocati, sono tenuti ad applicare la tabelle delle indennità stabilite con il decreto 18 ottobre 2010 n. 180, secondo il quale l’indennità e commisurata al valore della lite dichiarato dalle parti nella domanda e calcolato a norma del codice di procedura civile. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima verrà determinato dall’organismo di mediazione.
Si riporta la tabella ministeriale:
Valore della lite
| Fino a Euro 1.000: | Euro 65 |
| da Euro 1.001 a Euro 5.000: | Euro 130 |
| da Euro 5.001 a Euro 10.000: | Euro 240 |
| da Euro 10.001 a Euro 25.000: | Euro 360 |
| da Euro 25.001 a Euro 50.000: | Euro 600 |
| da Euro 50.001 a Euro 250.000: | Euro 1.000 |
| da Euro 250.001 a Euro 500.000: | Euro 2.000 |
| da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: | Euro 3.800 |
| da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: | Euro 5.200 |
| oltre Euro 5.000.000: | Euro 9.200 |
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento deve essere ridotto di un terzo:
- nelle materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
- quando la parte o le parti invitate non aderiscano al procedimento.
Lo stesso importo deve essere aumentato:
- in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto.
Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
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il Garante privacy ha emanato un provvedimento e due autorizzazioni, ai fini della semplificazione delle procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattino dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.
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V. VIGORITI, Giustizia e futuro: mediazione e class action, in Rassegna forense, 2009, 763 ss.
U. PERFETTI, Mediazione e conciliazione: aspetti sostanziali e deontologici, in Rassegna forense, 2010, 33;
D. DALFINO, Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», in Rassegna forense, 2010, 55 e ss.
S. IZZO, La disciplina di attuazione in materia di mediazione civile e commerciale, in Rassegna forense, 2010, 679 ss.
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